Ha preso il via questa mattina il processo per la morte del sub Gianni Previato, avvenuta il 29 maggio del 2013 all’interno del porto turistico di Imperia a seguito di un tragico incidente a bordo di un gommone.
Davanti al giudice monocratico Anna Bonsignorio un solo imputato, accusato di omicidio colposo, ovvero Massimiliano Tortorella, titolare della Marittima Sub Service, società per la quale prestava servizio il 26enne sommozzatore. L’udienza si è aperta con due eccezioni presente dalla difesa. Nel dettaglio, l’avvocato Alberto Pezzini ha chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio per “indeterminatezza del capo di imputazione” e la nullità nel corso del dibattimento dell’accertamento tecnico irripetibile senza le garanzie del contraddittorio (“era necessario un incidente probatorio. Come si possono definire come irripetibili tre macchie di vernice repertate sul molo nel punto di impatto del gommone? C’è una evidente violazione del codice”).
Il Pubblico Ministero Roberto Cavallone si è opposto ad entrambe le eccezioni. “Chi deve disporre le misure antinfortunistiche? La difesa sostiene che non è possibili stabilire se nel momento del fatto la vittima stesse o meno ottemperando agli incarichi del datore di lavoro. Bene, se nel corso del dibattimento emergerà che Previato stava svolgendo un’attività privata, allora l’imputato sarà assolto. Io credo che questo capo di imputazione indichi correttamente le violazioni del codice della normativa antinfortunistica che hanno condotto l’imputato davanti alla Signoria Vostra. Credo che nulla possa essere contestato in merito al capo di imputazione e comunque la contestazione doveva essere mossa in sede di udienza preliminare“.
“Il datore di lavoro deve far rispettare le norme in materia di sicurezza. Il capo di imputazione è corretto. La perizia è stata fatta con il massimo della garanzia” hanno i legali della parte civile. Il giudice Anna Bonsignorio ha respinto entrambe le eccezioni. Per quanto concerne la nullità del decreto di rinvio a giudizio per “indeterminatezza del capo di imputazione” in quanto vi è una “puntuale specificazione del fatto”, per quanto riguarda invece la nullità nel corso del dibattimento dell’accertamento tecnico irripetibile senza le garanzie del contraddittorio, in quanto “l’accertamento da piene garanzie all’imputato“.
Il Pubblico Ministero Roberto Cavallone ha chiesto l’ammissione della propria lista testi e il controesame di imputato e testi difesa, oltre all’ammissione delle seguenti prove:
– Rilievi fotografici capitaneria di porto
– Planimetrie luogo del sinistro
– Rilievi fotografici su DVD del gommone utilizzato dalla persona offesa
– DVD riprese telecamere porto su percorso gommone – Concessione demaniale rilasciata da comune di Imperia a porto di Imperia
– Regolamento sicurezza porto di Imperia
– Documenti relativi ad assunzione Previato
– Visura camera commercio Marittima Sub Service
– Documento valutazione rischi
– Designazione responsabile servizio prevenzione società Marittima Sub Service
La Parte civile ha chiesto l’ammissione delle proprie prove (le stesse richieste dal PM) e ancora: – Controesame testi difesa e imputato – Esame propri testi La difesa ha chiesto: – Esame propri testi – Esame consulente tecnico di parte geom. Garbarino di Genova – Controesame testi accusa e parte civile – Licenziamento di una perizia sulle cause e le modalità del sinistro da cui derivato il decesso di Previato – Opposizione ai rilievi fotografici della Capitaneria di porto e ai rilievi fotografici sul gommone in DVD.