IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritto di famiglia. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
La Domanda:
Buongiorno, io e mio marito stiamo divorziando, gradirei sapere se qualora il mio ex coniuge dovesse morire, percepirò sempre la meta della sua pensione. Grazie.
Il Parere:
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell’altro.
Il coniuge divorziato ha diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto a condizione che:
1) il coniuge supersitite sia titolare di assegno di divorzio al momento del decesso dell’ex coniuge;
2) il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio (la convivenza con un soggetto terzo non comporta di per sè la perdita del diritto alla reversibilità);
3) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Le quote di pensione spettanti ai superstiti in base alla legge n. 335/1995 sono: a) 60% al coniuge senza figli; b) 80% al coniuge con un figlio; c) 100% al coniuge con due o più figli;
Nel caso in cui, dopo il divorzio, il defunto abbia contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite. La ripartizione delle quote viene fatta, su istanza delle parti interessate, dall’Autorità Giudiziaria in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni e alle condizioni economiche reddituali dei singoli superstiti (divorziato e vedovo).
Avv. R. Tahiri
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Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.