25 Dicembre 2024 06:41

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IMPERIA. COLPO DI SCENA IN CONSIGLIO. DIVIETO DI ACCATTONAGGIO. SALTA L’APPROVAZIONE, L’ASSESSORE DE BONIS RITIRA LA PRATICA /ECCO COSA È SUCCESSO

In breve: Colpo di scena nel corso del consiglio comunale fiume tenutosi ieri, martedì 28 luglio. L'assessore alla Polizia Municipale Pino De Bonis, infatti, ha ritirato la pratica relativa al divieto di accattonaggio e bivacco sul territorio comunale.

collage accattonaggio 29

Colpo di scena nel corso del consiglio comunale fiume tenutosi ieri, martedì 28 luglio. L’assessore alla Polizia Municipale Pino De Bonis, infatti, ha ritirato la pratica relativa al divieto di accattonaggio e bivacco sul territorio comunale. Il consiglio era chiamato ad approvare la delibera già licenziata dalla Giunta nell’ottobre scorso che prevede una modifica del vigente regolamento di polizia urbana, con l’introduzione dell’articolo 8 bis.

La pratica è stata ritirata per un approfondimento di natura amministrativa, in particolare sull’applicazione delle sanzioni. Le modalità previste dall’art.8 bis, infatti, risulterebbero troppo onerose (in caso di ricorsi da parte del soggetto sanzionato) e poco incisive (difficilmente accattoni e mendicanti sono in grado di pagare multe che arrivano sino a 500 euro).

Per questo motivo, al vaglio dell’amministrazione comunale ci sarebbero due soluzioni alternative. Il baratto amministrativo previsto dal decreto Salva Italia, che offre al sanzionato la possibilità di ripagare l’ente pubblico con lavori di pubblica utilità, e il ricorso a un’ordinanza sindacale da parte del Sindaco Carlo Capacci che vieti accattonaggio e bivacco sul territorio comunale. Una soluzione, quest’ultima, che scongiurerebbe le lungaggini burocratico-amministrative previste in caso di modifica del regolamento di Polizia Urbana, garantendo un’applicazione immediata dei divieti.

ECCO COSA PREVEDE L’ARTICOLO 8 BIS

1) E’ vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità su tutto il territorio comunale attuata in qualunque forma e soprattutto se attuata in forma molesta, con modalità ostinate, reiterate, continuative e insistenti o minacciose, ovveroinognialtraformacheturbil’incolumitàolasicurezzadeicittadinioneimpediscae/olimiti l’accesso,la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

2)E’ considerata aggravante per la determinazione dell’importo dell’ordinanza ingiunzione, da valutare ai sensi dell’art. 11 della legge 689/1981, le attività di accattonaggio e mendicità, ancorché non moleste o minacciose, se poste in esserenei seguenti modi o luoghi:
a) attività svolta mediante l’utilizzo di minori, di anziani, di disabili o simulando malattie ed infermità ovvero con sfruttamento di animali di affezione;
b) nelle intersezioni stradali ed in prossimità di esse;
c) all’interno o nei pressi di mercati settimanali e durante le fiere; d) all’ingressodei cimiteri;
e) all’ingressodegli ospedali o luoghi di cura o le casedi riposo;
f) all’ingresso dei luoghi di culto;
g) in corrispondenzadegli esercizi commerciali o pubblici;

3) Sono vietati il bivacco non autorizzato di persone e con cose e veicoli ed il pernottamento casuale all’addiaccio in tutti i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico nell’ambito del territorio comunale della città di Imperia.

4) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da altra normativa in vigore, le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25 ad €uro 500.

5) E’ consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13, 19 e 20, 3° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689, degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi accertati quali frutto dell’attività di accattonaggio o mendicità vietata dal presente articolo.

6) Gli accertatori delle violazioni al presente articolo devono provvedere a segnalare le situazioni rilevate alle Autorità competenti ed ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale che operano nell’ambito dei Servizi Sociali.

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