Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sulla lottizzazione abusiva di Dolcedo. Il Tribunale del Riesame di Imperia, infatti, ha disposto il dissequestro di tre villette, ordinando la restituzione ai legittimi proprietari, accogliendo di fatto la tesi difensiva dell’avvocato Alessandra Bellanca. Una tesi molto articolata, che posa le fondamenta su sentenze della Corte di Cassazione, della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale in tema di sequestri conseguenti a violazione di natura edilizia.
In tutte e tre le sentenze, relative alle posizioni giudiziarie di Crossan Bredan e Crossan Jane Elisabeth, Zanardi Maria Piera e Pirola Angelo, oltre a Paolo Ramasso, si fa riferimento, appunto, alla prescrizione antecedente all’avvio dell’azione penale. La differenza sostanziale, però, è che mentre le posizioni dei coniugi Crossan, Zanardi e Pirola sono state archiviate dal Pm Alessandro Bogliolo nell’ambito dell’inchiesta sulla lottizzazione abusiva, Ramasso figura invece tra coloro che sono stati rinviati a giudizio. Una pronuncia, quella del Riesame, che potrebbe avere anche ripercussioni sul processo.
I coniugi Crossan, ad esempio, “acquistarono l’immobile già completo con atto di compravendita del notaio Marco Re del 12.01.2006. Da ciò deriva che, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, si sarebbe dovuto identificare quale dies a quo della prescrizione il giorno in cui è stato sottoscritto l’atto di compravendita, con l’inevitabile conseguenza che il reato deve ritenersi già prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale“.
Stesso discorso per Zanardi Maria Piera e Pirola Angelo, che “acquistarono l’immobile con atto di compravendita del Notaio Marco Re del 17.09.2010. L’immobile, a dire della difesa che si riserva eventualmente di provarlo nelle sedi competenti, era ultimato al momento dell’acquisto. In base a quanto esposto la permanenza deve ritenersi cessata alla data di ultimazione dei lavori, ne consegue che la prescrizione iniziò a decorrere da tale termine e che pertanto il reato doveva considerarsi prescritto al massimo,in presenza di atti interruttivi, nel2011, prima dunque del decreto di sequestro disposto dal G.i.p. (18-20 maggio 2013) e dell’esercizio dell’azione penale”.
Sulla stessa linea anche la sentenza relativa a Paolo Ramasso. Nel dispositivo si legge che “l’indagato presentava in data 20.06.2007 la domanda di accatastamento del fabbricato urbano, ciò evidentemente implica che questo dovesse esser completo in ogni sua parte. Ciò si desume inoltre dal permesso di costruire n. 17/2005 con validità triennale, pertanto, non risultando alcuna concessione/richiesta di proroga, il termine ultimo per la conclusione delle lavorazioni sarebbe stato il 24.02.2008. In base a quanto esposto la permanenza deve ritenersi cessata alla data di ultimazione dei lavori, ne consegue che la prescrizione iniziò a decorrere da tale termine e che pertanto il reato doveva considerarsi prescritto al massimo, in presenza di atti interruttivi, nel 2011, prima dunque del decreto di sequestro disposto dal G.i.p.(18-20 maggio 2013) e dell’esercizio dell’azione penale”.
Nel dispositivo si legge, riguardo alla prescrizione antecedente l’azione penale, che “La prescrizione del reato interviene prima dell’esercizio dell’azione penale: in tale ipotesi sarebbe precluso l’accertamento incidentale sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di lottizzazione abusiva, necessario all’applicazione della confisca. Ciò in quanto solo nella fase processuale è assicurata la partecipazione all’accertamento del destinatario della misura ablativa nel rispetto delle garanzie del ‘giusto processo’. Per contro qualora il reato di lottizzazione abusiva si prescriva prima dell’esercizio dell’azione penale, è escluso che l’autorità giudiziaria possa disporre la confisca di cui all’art. 44.2 d.p.r. n. 380/2001. Ciò, evidentemente, implica, stante la strumentalità del sequestro alla confisca, che se il reato è prescritto già prima dell’esercizio dell’azione penale il sequestro non potrà essere legittimamente disposto. Escono rafforzate da tale pronuncia le conclusioni cui era pervenuta già parte della giurisprudenza di legittimità: ‘nel caso in cui il reato si sia prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale il P.M sarà tenuto a chiedere l’archiviazione ex. artt. 408 e 411 c.p.p.e il G.i.p. a pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento ex. art. 129 c.p.p., essendo preclusa la possibilità di accertare nel contraddittorio delle parti, l’esistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva (Cfr. Cass.,. Sez.3, Sentenza n.20006 del20/04/2011 Cc.(dep.20/05/2011)Rv.250387)'”.
Infine il Riesame fa riferimento, prima di emettere la sentenza di dissequestro, a una recente pronuncia della Cassazione, che recita “La permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue, invece, sino a quando continua l’attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all’operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l’attività negoziale o edificatoria nel proprio lotto. Non potrà, invece, il singolo acquirente rispondere dell’ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti”.