IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di un caso di risarcimento legato ad un sinistro stradale. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA
Buongiorno Avvocato,
Dopo un sinistro in moto nel quale ero passeggero, a distanza di 8 mesi ho chiuso la pratica dopo aver fatto la visita dal medico legale nominato dall’assicurazione. Lo scorso 27 luglio mi è stata formulata l’offerta di tot € che ho accettato presso lo studio del mio avvocato e mandato tutte le carte.
Il giorno successivo e stata approvata la liquidazione. Successivamente hanno mandato l’assegno all’indirizzo sbagliato, quindi tornato indietro e annullato, successivamente il liquidatore ha sbagliato la cifra e la data dell’assegno di scadenza, quindi annullato. Ad oggi mi ritrovo con un ritardo di quasi 20 gg nei termini di legge, con il liquidatore che martedì scorso aveva promesso di fare un bonifico sul mio conto corrente ed invece ancora nulla.
Cosa posso fare a parte un decreto ingiuntivo? Ho diritto anche al risarcimento per il ritardo? (Interessi di mora?) Anche perché sto aspettando 7500€ e mi pare stiano ritardando volontariamente. Grazie della disponibilità, cordiali saluti
IL PARERE
“Sulla procedura di risarcimento dei sinistri stradali l’art. 148 comma 6 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) dispone che:“se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione”.
Come si può capire dal quesito, nel caso in questione la compagnia assicuratrice, nella persona del liquidatore delegato, non ha rispettato il termine previsto dalla legge.
Pertanto, alla luce di queste circostanze e sulla scorta dell’accettazione, da parte del legittimato, dell’offerta proposta, si potrebbe agire, in ragione dell’imputabilità alla compagnia assicuratrice degli errori e disguidi ai quali è conseguito il ritardo medesimo, per l’ottenimento degli interessi di mora e del risarcimento del danno da ritardo sulla base del disposto di cui all’articolo 1218 del codice civile.
Invece, nel caso in cui l’assicurazione non dovesse provvedere al pagamento suddetto, ai fini dell’ottenimento della somma già liquidata in proposta, lei potrebbe agire in via sommaria onde ottenere decreto ingiuntivo per la finalità appena menzionata; in aggiunta, ovviamente, interessi e risarcimento danni da ritardo come prima”.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.
Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.