24 Dicembre 2024 01:52

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IMPERIA. GESTIONE DEPURATORE, IL TAR ANNULLA LE ORDINANZE DEL COMUNE E CRITICA L’AMMINISTRAZIONE: “IN UN ANNO E MEZZO NON È STATA IN GRADO DI…”/LA SENTENZA

In breve: L'ultima puntata dell'infinita querelle giudiziaria è andata in scena al TAR Liguria che ha accolto il ricorso presentato dalla società piemontese contro due ordinanze contingibili e urgenti, la prima del 23 gennaio e la seconda del 29 maggio.

depuratore tar

Comune di Imperia-Attilio Ferrero, prosegue il braccio di ferro sulla gestione del depuratore. L’ultima puntata dell’infinita querelle giudiziaria è andata in scena al TAR Liguria che ha accolto il ricorso presentato dalla società piemontese contro due ordinanze contingibili e urgenti, la prima del 23 gennaio e la seconda del 29 maggio. Il Tribunale le ha annullate entrambe, condannando anche il Comune al pagamento delle spese legali per un importo pari a 4 mila euro.

Nel dettaglio, tutto nasce dalla volontà della Ferrero di interrompere la gestione in quanto le condizioni del contratto originario, datato 1989, adattate ai giorni nostri, non sarebbero più sostenibili economicamente. Il Comune, facendo leva sull’interruzione di pubblico servizio, emette due ordinanze. Nel gennaio del 2015 ordina la “prosecuzione della gestione dell’impianto a seguito di comunicazione della Ferrero SpA dell’intenzione di ‘abbandonare’ la gestione del depuratore”, mentre nel maggio oggetto dell’ordinanza è “l’intimazione alle operazioni di manutenzione straordinaria di ripristino della sezione carboni attivi”.

La Attilio Ferrero ricorre al TAR per entrambe le ordinanze e vince il ricorso. Il motivo?

“Difettano i requisiti di accidentalità imprescindibilità ed eccezionalità della situazione alla quale l’ordinanza dovrebbe fare fronte in quanto la situazione potenzialmente pericolosa, l’arrestarsi dell’impianto di depurazione, costituisce in realtà la conseguenza prevista e per certi versi inevitabile e nient’affatto eccezionale dello sviluppo della vicenda contrattuale prima e giudiziaria di poi”.

Ma c’è di più, il TAR critica duramente e senza mezze misure l’operato del Comune di Imperia. “Tutte le pur meritevoli considerazioni svolte dall’amministrazione non danno conto della ragione per la quale ad oltre una anno e mezzo dalla scadenza della gestione transitoria annuale dell’impianto l’amministrazione non sia stata in grado di assumerne la gestione” si legge nel dispositivo.

Il TAR mette in dubbio anche le scelte dell’amministrazione sul fronte del contenzioso aperto con la Attilio Ferrero SPA, spiegando che: “L’amministrazione ha omesso di coltivare la soluzione dell’accertamento tecnico con funzione conciliativa che era stata pure oggetto di accordi con la ricorrente”.

IL TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA DEL TAR

“Nel merito il ricorso é fondato.

Difetta nella specie la contingibilità ed urgenza che costituiscono i presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem previsto dall’art. 54 d.lgs. 267/00. L’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, infatti, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Cs.III 29 maggio 2015 n. 2697)”.

“Nella specie difettano i requisiti di accidentalità imprescindibilità ed eccezionalità della situazione alla quale l’ordinanza dovrebbe fare fronte in quanto la situazione potenzialmente pericolosa, l’arrestarsi dell’impianto di depurazione, costituisce in realtà la conseguenza prevista e per certi versi inevitabile e nient’affatto eccezionale dello sviluppo della vicenda contrattuale prima e giudiziaria di poi. Addirittura la stessa potrebbe essere imputabile all’amministrazione nella misura in cui ha omesso di coltivare la soluzione dell’accertamento tecnico con funzione conciliativa che era stata pure oggetto di accordi con la ricorrente.

L’ordinanza impugnata in principalità è stata assunta con lo scopo di costringere la ricorrente a continuare la gestione dell’impianto alle originarie condizioni di cui al contratto di appalto. Tutte le pur meritevoli considerazioni svolte dall’amministrazione non danno conto della ragione per la quale ad oltre una anno e mezzo dalla scadenza della gestione transitoria annuale dell’impianto l’amministrazione non sia stata in grado di assumerne la gestione. Da altro profilo successivamente all’ordinanza del Tribunale di Imperia 22 gennaio 2015 che sostanzialmente facoltizzava la ricorrente ad abbandonare la gestione le ragioni di contingibilità ed urgenza che avrebbero giustificato la sostanziale vanificazione di tale posizione soggettiva avrebbero dovuto essere assolutamente cogenti e temporalmente limitate.

Tutto ciò nella specie è mancato e la successiva ordinanza impugnata con motivi aggiunti rende manifesta l’intenzione dell’amministrazione nella prosecuzione della gestione affidata alla ricorrente. Ma se ciò può avere un senso nell’ottica contrattuale dove le rispettive posizioni si fronteggiano su una posizione di parità ciò non può avvenire mediante un’ordinanza contingibile ed urgente pena lo sviamento del potere esercitato. Il ricorso e gli accessivi motivi aggiunti devono, pertanto, essere accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Deve essere respinta la domanda finalizzata ad ottenere coattivamente la presa in consegna dell’impianto da parte dell’amministrazione. Tale domanda attinendo ad una tipica vicenda di debito credito esula dalla giurisdizione di questo giudice”.

ORA COSA SUCCEDE?

La gestione del depuratore, alla luce della declaratoria di infondatezza della domanda della Ferrero SpA in merito alla ripresa in consegna del depuratore alla Città, rimarrà comunque alla società piemontese.

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