4 Novembre 2024 19:17

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4 Novembre 2024 19:17

L’AVVOCATO RISPONDE… ABITO IN UN APPARTAMENTO IN AFFITTO, POSSO OSPITARE CHI VOGLIO?/ IL PARERE

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

TAHIRI RAMADAN 1

IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritto contrattuale. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Ramadan Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

La domanda:

“La mia compagna nel maggio 2014 ha sottoscritto un contratto di locazione in cui lei è il conduttore. Un capo del contratto recita quanto segue: “l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore che vi abiterà da solo. Il cambiamento di tale condizione comporterà la risoluzione del contratto. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte l’unità, pena la risoluzione di diritto del contratto”. Io ogni fine settimana (lavoro lontano dalla mia compagna) mi reco da lei e ovviamente dormo da lei. Il locatore, per tale condizione, dice di ritenermi un convivente a tutti gli effetti e pretende (in nero) un aumento di 100 euro mensile per la mia presenza. Io trovo assurdo tutto questo, vorrei soltanto sapere se la mia ragazza rischia di essere buttata fuori di casa immediatamente o se dovranno comunque dare sempre i 6 mesi di preavviso”. 

Il Parere:

“Nel contratto di locazione in oggetto, la condizione inserita (quella riguardante il numero degli inquilini) risulta apparentemente una clausola risolutiva espressa, attraverso la quale all’avverarsi della condizione, si attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione di diritto del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema con la sentenza n.14343/2009, nella quale ha ritenuto che, per quanto concerne il contenuto del contratto di locazione abitativa, debba essere rispettato il limite costituzionale dei doveri di solidarietà, doveri che si possono“manifestare attraverso l’ ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì configgere con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’ esplicazione di rapporti di amicizia”. La Corte, nell’occasione, aveva dichiarato nulla la clausola di un contratto di locazione, che prevedeva il divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, in quanto in contrasto con l’ adempimento dei doveri di solidarietà, così come sanciti dall’ art. 2 della Costituzione italiana.

Nel caso di specie, pertanto, è nulla la clausola inserita nel contratto di locazione che vieti di ospitare non temporaneamente persona estranea a quella che risulta essere indicato all’atto della stipula del contratto, e di conseguenza il locatore non può far valere la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto”.

Avv. R. Tahiri

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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.

Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it  con Oggetto:“Consulenza legale”. 

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