Stop anche a Imperia a petardi e botti di Capodanno dalle ore 18 del 31 dicembre 2015 e sino alle ore 6 del 1 gennaio 2016. Il Sindaco Carlo Capacci, infatti, ha firmato questa mattina l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo. Nel documento si leggono i perché dell’ordinanza, vengono illustrati alcuni consigli utili e le relative sanzioni in caso di infrazioni, che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.
I MOTIVI DELL’ORDINANZA
– Anche nella città di Imperia è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento net mese di dicembre;
– ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per I’occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza e imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
– esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi Ii maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
– sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
– possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con Ie sostanze esplosive.
– la programmata e ormai tradizionale festa di Capodanno, che si terra il 31 dicembre in calata Cuneo induce, per iI presumibile notevole afflusso di pubblico previsto, ad adottare ulteriori precauzioni, onde evitare, anche alla luce della passata esperienza, che qualche irresponsabile, eludendo i controlli, possa lanciare i petardi in mezzo alla folla, con il concreto rischio di colpire accidentalmente qualcuno;
– l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato iI ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire.
I DIVIETI
– è tassativamente vietato far esplodere botti e petardi e comunque materiale pirico, anche di libera vendita e di qualsiasi tipo, dalle ore 18 del 31 dicembre 2015 e sino alle ore 6 del 1 gennaio 2016, a tutela della pubblica sicurezza in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2016 ed in particolare è imposto il divieto tassativo ed assoluto nelle aree limitrofe alla manifestazione organizzata in calata Cuneo e denominata “capodanno in piazza”, indicando in maniera comunque non esaustiva Ie strade di piazza Dante, via Bonfante, via Vieusseux, piazza Bianchi, via S. Giovanni e piazza S. Giovanni, piazza Doria, via Belgrano, via Alfieri, via de Sonnaz e largo san Francesco, piazza San Francesco, Galleria Isnardi, largo Nannollo Piana, via Della Repubblica, via Don Abbo, via Schiva, via del Cantiere, via De Magny, via De Geneys, piazza de Amicis, calata Cuneo e piazzaIe fra Crispino, nonché il divieto di esplosione ed uso dei prodotti pirici in tutte Ie aree frequentate da persone e densamente abitate e nei restanti centri abitati del territorio comunale o in zone isolate, che tuttavia siano soggette al rischio di incendi. Gli organizzatori della festa in piazza dovranno assicurare un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, Ie forze dell’ordine e la polizia municipale.
I CONSIGLI UTILI
– acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titotarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia);
– non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;
– non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati “giocattoli” e la loro vendita e pertanto vietata ad un pubblico di eta inferiore ad anni 14);
– accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente Ie aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni e per altri motivi e tutte Ie aree nelle quali I’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare incendi.
– i settori competenti del Comune provvedano a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell’ordine e all’Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità.
LE SANZIONI
– L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria fino da 25 a 500 euro fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.