È ufficiale. I commercianti di Via Cascione, rappresentati dagli avvocati Luigi Basso, Elena Martini e Daniele Granara, hanno depositato nella giornata di ieri, mercoledì 27 gennaio, il ricorso al TAR contro la pedonalizzazione di Via Cascione i cui lavori, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale, dovrebbero prendere il via nei primi giorni del mese di febbraio.
Il ricorso, molto articolato, ripercorre in 46 pagine tutta l’iter amministrativo relativo alla pedonalizzazione di via Cascione che, lo ricordiamo, fa parte del contratto di quartiere datato 2007.
ECCO LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO AL TAR
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il fumus del ricorso riposa nei motivi dedotti. Il danno grave ed irreparabile consiste nella illegittima, sotto i molteplici profili dedotti, pedonalizzazione del tratto di Via Cascione, oggetto dei provvedimenti impugnati, che comporterà gravissimo vulnus ai valori paesistici, ambientali, storici ed architettonici del promontorio del Parasio e del centro storico di Porto Maurizio, nonchè al suo assetto urbanistico, con conseguente isolamento della zona, non adeguatamente servita dalle indispensabili opere di infrastrutturazione primaria.
In particolare l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto, che può avvenire in qualsiasi momento, all’esito della stipula del contratto aggiudicato con la determinazione impugnata, comporterà un pregiudizio concreto e attuale per le attività commerciali dei ricorrenti che, durante lo svolgimento dei lavori e all’esito della pedonalizzazione dell’area, resteranno isolate, con inerente grave pregiudizio economico e grave perdita in termini di opportunità di lavoro e di conseguenti utili, oltreché di immagine per i ricorrenti e per le loro famiglie, nonché dei dipendenti che in esse lavorano, i quali si vedono ingiustamente esposti al licenziamento , circostanza vieppiù grave nell’attuale nota fase di crisi e di recessione economica, che ha già inciso negativamente sulle attività dei commercianti di Via Cascione.
A ciò si aggiunga il rilevante danno commerciale ed economico che arrecherebbe la pedonalizzazione di via Cascione , la quale vedrebbe ridursi enormemente il numero di frequentatori per divenire una cattedrale nel deserto.
Pertanto anche per la fondatezza del ricorso, deve ritenersi che sussistano o presupposti per l’accoglimento della presente istanza cautelare.
ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI
Ai sensi degli art. 7 e 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedono il risarcimento dei danni derivanti dagli illegittimi atti impugnati alle proprie attività commerciali, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto , nonché all’assetto urbanistico, all’ambiente e al paesaggio di Imperia Porto Maurizio ed, in particolare, del promontorio del Parasio, zona sottoposta a molteplici vincoli ed illegittimamente lesa dall’intervento di pedonalizzazione in oggetto.
L’ammissibilità dell’istanza risarcitoria si rivela dalla impossibilità di una legittima determinazione dell’Amministrazione diversa dalla “soluzione zero” in relazione alla pedonalizzazione di Via Cascione, che non può essere operata, in ragione delle considerazioni sopra esposte.
Le amministrazioni intimate dovranno pertanto essere condannate a risarcire ai ricorrenti tutti i danni conseguenti agli illegittimi provvedimenti impugnati, da determinarsi in via equitativa, o con il ricorso ai criteri di cui all’art. 34 comma 4, C.P.A., o previa C.T.U.
Per questi motivi si chiede l’annullamento degli atti impugnati in epigrafe indicati previa sospensione in esecuzione e la condanna del Comune di Imperia, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti.