IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritto della Privacy. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Ramadan Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
La domanda:
Buongiorno,
vorrei chiedere se è lecito registrare con il cellulare o altro dispositivo una conversazione telefonica o ambientale all’insaputa dell’altro soggetto?
Il parere:
“Si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza, costituendo quindi un atto illecito, in realtà non è così.
La più recente giurisprudenza ha avuto modo di statuire come nell’ipotesi in cui il soggetto intenzionato a registrare la conversazione o la telefonata sia parte di essa (anche se all’insaputa dei presenti), non costituisce reato né tanto meno lesione alla privacy, in quanto il dispositivo utilizzato non farebbe altro che memorizzare digitalmente ciò che il nostro udito già capta di suo; la registrazione non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto cioé l’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente.
Diversamente, nel caso in cui sia un terzo a registrare la conversazione altrui senza il consenso degli altri soggetti interessati si configurerebbe un’intercettazione illecita.
Mentre, invece, la diffusione o la divulgazione della conversazione (anche se chi ha effettuato la registrazione era presente) è vietata in tutti i casi, per esempio, farla ascoltare ad altri o pubblicarla su internet sarebbe un illecito punibile penalmente, salvo il caso in cui ci sia il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato.
L’unica possibilità che si ha di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi, senza violare la legge è per tutelare un proprio diritto: il che può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell’ambito di un processo civile o penale. L’art. 13, comma 5, lett. b) del Codice della Privacy prescrive infatti espressamente che l’utilizzo di quanto registrato occultamente possa attivarsi “ per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Avv. R. Tahiri (in collaborazione con la dott.ssa Ersilda Lala)
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