5 Novembre 2024 05:16

Cerca
Close this search box.

5 Novembre 2024 05:16

IMPERIA. ALTRA SCONFITTA PER IL COMUNE IN TRIBUNALE. REVOCATA SOSPENSIONE PER FERIE ILLEGITTIME A UN VIGILE/LA STORIA

In breve: Ancora una sconfitta, l'ennesima negli ultimi mesi, per il Comune di Imperia in Tribunale nell'ambito di cause di lavoro conseguenti a provvedimenti disciplinari emanati dagli uffici di Palazzo Civico

13295132_713171762155508_2104927487_n

Ancora una sconfitta, l’ennesima negli ultimi mesi, per il Comune di Imperia in Tribunale nell’ambito di cause di lavoro conseguenti a provvedimenti disciplinari emanati dagli uffici di Palazzo Civico. Questa volta il Comune, per evitare quella che appariva come una sconfitta certa, ha preferito optare per la conciliazione.

I fatti si riferiscono al 2012, quando la Vigilessa del Comando di Polizia Municipale Emilia Carosi, su segnalazione dei superiori, venne sospesa dal servizio per una settimana perché accusata di aver goduto di giorni di ferie illegittimamente, con il benestare, secondo l’accusa, dell’ufficiale Osvaldo Caddeo, responsabile, al momento dei fatti contestati, dell’organizzazione del personale e sospeso per 8 giorni. Dopo il “proscioglimento” di Elisa Carosi, era attesa anche la pronuncia del giudice del Lavoro Enrica Drago in merito al provvedimento disciplinare nei confronti di Caddeo, ma il Comune ha deciso di conciliare, per non rischiare di incorrere in una condanna e nel pagamento di un cospicuo risarcimento danni.

Nel dettaglio, la conciliazione proposta dal Giudice, prevede:

-revoca della sanzione disciplinare impugnata;
-riconoscimento al Ricorrente da parte del Comune di un contributo spese processuali pari ad €. 1.500 euro onnicomprensivo;
-rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Comune in relazione ai fatti dedotti in giudizio;

Decisive, nella scelta del Comune di Imperia di optare per la conciliazione, le motivazioni che hanno portato al proscioglimento di Elisa Carosi.

“Le assenze ingiustificate in esame (nr. 9) – si legge nella sentenza – risalgono all’anno 2006, mentre la contestazione degli addebiti è del 18 novembre 2011, di epoca dunque oggettivamente e senza alcun dubbio ‘tardiva’ rispetto ai fatti (essendo decorsi cinque anni), anche a fronte del tipo di addebito (assenze ingiustificate dal servizio) e del fatto che parte convenuta non ha dimostrato, com’era suo onere, la sussistenza di ragioni per cui non avrebbe potuto conoscere i fatti addebitati prima dell’anno 2011″.

 

 

Condividi questo articolo: