4 Novembre 2024 19:14

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4 Novembre 2024 19:14

IMPERIA. BORGO PRINO SENZA PACE. SPIAGGIA COMUNALE SENZA GESTORE. IL COMUNE ESCLUDE LA SOCIETA’ VINCITRICE DELLA GARA D’APPALTO/ECCO PERCHE

In breve: Ennesima grana per il Comune di Imperia nell'iter di affidamento in gestione delle spiagge libere attrezzate. Dopo i ricorsi al Tar che hanno ritardato l'apertura delle spiagge a Borgo Marina e Borgo Foce, il Comune...

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Ennesima grana per il Comune di Imperia nell’iter di affidamento in gestione delle spiagge libere attrezzate. Dopo i ricorsi al Tar che hanno ritardato l’apertura delle spiagge a Borgo Marina e Borgo Foce, il Comune si è visto costretto ad annullare l’affidamento, dal 2016 al 2020, della spiaggia libera di Borgo Prino alla società Sol Ponente, vincitrice della gara d’appalto, “per dichiarazioni non veritiere”. Nel mirino degli uffici comunali, in particolare, è finita la mancata comunicazione di una condanna penale per Giuseppe Corradengo, ex presidente del sodalizio con sede ad Albenga, in carica sino all’anno scorso. 

Nella relativa determina dirigenziale di esclusione, si legge: “Dal Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia in data 15/04/2016 è risultato che il Presidente del C.d.A., cessato dalla carica nell’anno antecedente la gara Sig. Corradengo Giuseppe ha a suo carico una sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Tribunale di Savona irrevocabile il 21/07/2010 per la quale non risulta dichiarazione di riabilitazione”.

In particolare, gli uffici comunali contestano un passaggio delle dichiarazioni presentate in sede di gara dal presidente in carica, nonché legale rappresentante della società, Fabio Valenza: “nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica il Sig. Corradengo Giuseppe […] nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.”

Una mancata comunicazione costata cara alla società albenganese in quanto, come ricorda il Comune stesso nella determina di esclusione: “nel Disciplinare di gara, art. 9, punto 3, era previsto che, a pena esclusione, dovessero essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel Casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione”.

Gli uffici comunali, una volta preso atto della condanna penale, hanno avviato il procedimento di esclusione, notificandolo alla società Sol Ponente per le controdeduzioni, così come previsto dalla legge. Controdeduzioni che, però, il Comune di Imperia ha respinto, concludendo il procedimento e escludendo il sodalizio savonese dalla gara.

LE CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETA’ SOL PONENTE

– La condanna riportata dal Vicepresidente non rie
– La giurisprudenza ribadisce l’importanza della motivazione e della necessaria verifica caso per caso;
– In ordine alla gravità del reato è necessario effettuare un’ attività di ponderazione;
– Non si rinviene alcun collegamento con la moralità professionale della Cooperativa aggiudicataria della gara d’appalto;
–  si ritiene violato il principio comunitario di proporzionalità tra l’errata comunicazione e l’effetto prospettato dalla stazione appaltante;
– la dichiarazione del presidente Sig. Valenza, non può tecnicamente considerarsi falsa per mancanza di dolo, ma al più errata;
– la sentenza risale a più di cinque anni prima per cui il sig. Corradengo riteneva intervenuta la automatica riabilitazione per il reato commesso;
– trattasi di errore in buona fede della Cooperativa per cui si rende necessaria una ulteriore valutazione in merito alla decisione di avviare il procedimento di esclusione dalla gara;

LA REPLICA DEL COMUNE

– Nel caso in esame, non sono da ritenersi rilevanti le controdeduzioni presentate dalla Solponente circa la presunta necessità di dover valutare la peculiarità del caso concreto in ordine alla gravità del reato e alle prestazioni che la ditta dovrà effettuare, e neppure la presunta violazione del principio comunitario di proporzionalità tra l’errata comunicazione e l’effetto prospettato dalla stazione appaltante, in quanto non è in discussione la gravità del reato, bensì la mancata dichiarazione del medesimo, e dunque, dall’accertata non veridicità della dichiarazione autocertificativa resa dal legale rappresentante della società;

LE CONCLUSIONI DEL COMUNE 

La Stazione Appaltante, dopo aver valutato la sussistenza dell’interesse pubblico, procede all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva non ancora efficace pronunciata a favore della
Solponente Soc. Coop. Soc., all’escussione della relativa cauzione provvisoria presentata dalla concorrente, alla denunzia all’Autorità Giudiziaria per gli eventuali aspetti di rilevanza penale e alla segnalazione del fatto dell’esclusione all’ANAC per l’eventuale inserimento nel casellario informatico.
Altresì di provvedere, successivamente all’adozione della determina di annullamento dell’aggiudicazione, alla convocazione della Commissione di gara in seduta pubblica per dare atto dell’annullamento della aggiudicazione a favore della Solponente Soc. Coop. Soc.

Ora il Comune dovrà bandire un’altra gara d’appalto. L’affidamento della spiaggia libera di Borgo Prino, rischia di avvenire a stagione inoltrata. Per la spiaggia di Borgo Prino sembra davvero non esserci pace, dopo la gestione contestatissima, la scorsa estate, da parte della Go Imperia, per via della rinuncia improvvisa alla gestione da parte della società aggiudicatrice, le “Perle di Giada”.

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