24 Dicembre 2024 02:13

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LA CORTE DEI CONTI METTE FINE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER I CONSIGLIERI COMUNALI:”SOLO SE QUASI GRATUITI, GLI UNICI ESENTI SONO..”/ IL CASO

In breve: Il caso è stato rappresentato ai giudici dal Sindaco del Comune di San Vendemiano (TV), il quale ha sottolineato che il proprio revisore dei conti è Consigliere comunale in altro Ente...

corte conti

Imperia. È un parare tranciante che mette fine a una pratica, da sempre utilizzata dalla politica, per foraggiare i propri uomini di partito con incarichi professionali. Si tratta dell’interpretazione della Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie) su sulla corretta interpretazione della disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 che recita: “Ferme le 3 incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

Basta, dunque, con gli incarichi professionali, a pagamento, ai consiglieri comunali non solo nell’Ente pubblico in cui sono stati eletti ma anche in tutti gli altri. Spesso accade che ai consiglieri comunali (che nella vita svolgono professioni come architetti, avvocati, ingegneri ma anche veterinari, ndr) eletti in un determinato comune o altro ente pubblico come Provincia o Regione vengano affidati, dalla politica, incarichi professionali in altri Enti con un esborso per la collettività di decine di migliaia di euro.

L’interpretazione della norma vigente dei giudici contabili del 18 marzo scorso, però, parla chiaro: il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono non essere consapevoli della tendenziale gratuità dell’incarico conferito a tale soggetto dalle amministrazioni stesse”. 

Il caso è stato rappresentato ai giudici dal Sindaco del Comune di San Vendemiano (TV), il quale, “dopo aver premesso l’elencazione delle norme che regolano la nomina dei revisori dei conti del Comune, e sottolineato che il proprio revisore dei conti è Consigliere comunale in altro Ente, ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto i seguenti quesiti”:

1) se un revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia alla entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli enti locali, abbia diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del TUEL nel caso in cui sia consigliere comunale in un comune di altra provincia ed abbia rinunciato al gettone di presenza come consigliere comunale;

2) se la dicitura “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” debba ricomprendere anche gli incarichi legali, di difesa in giudizio e consulenza, e gli incarichi di progettazione.

Ecco la risposta:

“Con riferimento al tenore letterale della norma sopra richiamata, la Sezione remittente afferma, tuttavia, che se la locuzione “svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” fosse applicata letteralmente, anche il 4 consigliere comunale che, ad esempio, in quanto avvocato, fosse destinatario di un incarico legale da parte di un’altra pubblica amministrazione, non potrebbe percepire alcun compenso.

Inoltre i magistrati affermano che: “lo svolgimento dell’incarico in altro ente possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute o di eventuali gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta”. 

Solo i commercialisti nella loro veste di revisori dei conti sono esenti dall’interpretazione dei giudici relativamente all’emolumento in quanto:“i componenti dell’organo di revisione non possono essere più scelti sulla base della mera iscrizione al registro professionale ed alla candidatura presentata al consiglio, con conseguente nomina intuitu personae, ma devono essere estratti a sorte dalle Prefetture da un elenco formato a livello regionale composto da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, della qualifica di revisori legali. È dunque possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). 

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