IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritto civile. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Ramadan Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA:
Ho acquistato un’auto usata presso un concessionario, la vettura mi é stata consegnata circa un mese fa dopo che la concessionaria aveva eseguito sulla stessa un tagliando completo. Al momento della consegna l’auto sembrava in buono stato ma eseguendo un controllo dal mio meccanico di fiducia la vettura risulta avere il radiatore che perde acqua, la guarnizione della testata e i giunti del motore da cambiare. Non avendo avuto comunicazione dei danni che avrebbero eventualmente portato ad un abbassamento del prezzo richiesto, posso chiedere la riparazione o un rimborso?
IL PARERE:
“Non è cosa rara che un oggetto acquistato apparentemente in buono stato nasconda dei vizi, con certo disappunto del compratore. Vediamo di seguito quali strumenti si hanno a disposizione per difendersi e quale è il quadro normativo di questa fattispecie.
Ai sensi dell’articolo 1490 del codice civile, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
L’articolo 1491 del codice civile, invece, prevede che non sia dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta la garanzia, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Ragioniamo sul senso di queste norme.
Per prima cosa, la buona fede: se il compratore non è mai stato a conoscenza dei vizi dell’oggetto acquistato (auto usata, nel nostro caso) ovvero se è in buona fede, in considerazione del vizio occulto, ai sensi dell’articolo 1492 del codice civile, ha diritto di chiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di un importo pari alla somma necessaria per riparare il danno occulto.
La scelta è alternativa e irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale (o si sceglie una via o l’altra, tertium non datur).
Questo, ai sensi dell’articolo 1493 del codice civile che così prevede: “In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita”.
Si rammenta che la tempistica dalla scoperta del vizio è fondamentale: ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile, il compratore che si ritiene leso nel suo acquisto deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata a/r con in allegato preventivo e foto del danno. Peraltro, l’azione per la risoluzione/riduzione prezzo si prescrive in un anno dalla consegna.
Pertanto, il nostro lettore potrà certamente far valere il proprio diritto e vedere risarcito il vizio occulto dell’auto”.
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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.
Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.