IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritto di famiglia. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA
Buongiorno,
vorrei intentare una causa di riconoscimento di paternità al padre naturale di mio figlio, che non l’ha mai riconosciuto e mai visto. Il problema che lui è residente fuori dalla provincia dove noi risiediamo e mi hanno detto che devo fare la causa dove lui risiede. È corretto? Se lui si rifiuta di fare il test del DNA cosa succede? Vorrei sapere anche se è vero che non ho diritto alle spese di mantenimento passate?
IL PARERE
Rispondo al quesito della lettrice sul tema delicatissimo del riconoscimento di paternità.
Secondo il nostro ordinamento, il figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo “status” di figlio. Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio legittimo, con conseguenze sia per il genitore (che si assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo), sia per il figlio (che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc.)
E’ corretto quanto è stato riferito alla lettrice sul foro competente per radicare il giudizio: infatti, l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove davanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore (foro del convenuto) o, qualora quest’ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.
Riguardo alla seconda parte del quesito, in relazione al rifiuto di fare il test del DNA secondo la Suprema Corte “la motivazione addotta del rifiuto dell’uomo di sottoporsi al predetto esame, fondata esclusivamente sul suo diritto a non essere costretto ad esami clinici” non può essere considerata un valido motivo, posto che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del Giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. con la possibilità che, in un giudizio di riconoscimento della paternità, ciò possa assumere un valore indiziario così elevato da consentire raggiunta la prova della paternità.
Sul pagamento delle spese di mantenimento passate può indubbiamente chiederle. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (ex multis: Cass. 2012/5652) l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata giudizialmente.
Pertanto la nostra lettrice potrà certamente far valere i suoi diritti a tutela del figlio minore nelle opportune sedi giudiziarie.
Avv. R. Tahiri
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