“Sicuramente non rimarremo inermi e assicuriamo fin da ora la più dura battaglia legale attuabile”. Non stava scherzando l’avvocato Davide Carpano , legale dei titolari del chiosco “U Tecciu de Ma”, che lo scorso 27 luglio ha ottenuto dal presidente del T.A.R. Liguria le “sospensive” delle ordinanze n. 209/2016 (avente ad oggetto demolizione manufatto destinato a bar) e n. 261/16 (avente ad oggetto sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata con provvedimento 16/05/2000 n. 881). Dopo il braccio di ferro a colpi di carte bollate, la società titolare del chiosco ha deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi genovesi per tentare di “salvare il salvabile” della stagione balneare.
Infatti, a seguito del provvedimento del Comune di Imperia, il chiosco risulta chiuso da 2 mesi, giugno e luglio comportando un danno economico per i gestori non indifferente. Per questo motivo, l’avvocato Carpano coadiuvato dal collega Saguato hanno avanzato una richiesta danni. Il tutto sarà discusso il prossimo 8 settembre quando di entrerà nel merito della vicenda. Secondo il Comune la proprietà dell’area dove sorge il chiosco è del Demanio dello Stato e non, come invece sostenuto dai legali,dei proprietari del chiosco “U Tecciu de Ma”. Al contrario, la Malalla & C. Snc, sostiene di aver i titoli per comprovare la proprietà dell’area.
“Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza – scrive il presidente della sezione prima del T.A.R. Giuseppe Daniele – presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 8 settembre 2016; Considerato, sotto tale profilo (e ferma restando la necessità dell’approfondimento del fumus in sede di trattazione collegiale) che il pregiudizio arrecato dagli atti impugnato è di rilevante gravità, stante l’inibizione dell’attività svolta dalla società ricorrente nel corso del periodo turistico balneare; Che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 cod. proc. amm.;
Per questi motivi…
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche sopra specificata, e per l’effetto dispone la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati”.
Nel frattempo i lavori della posa del tubo per il collettamento dell’impianto fognario del golfo dianese al depuratore imperiese si è fermato proprio prima del chiosco e probabilmente, prima di riapre l’attività, bisognerà attendere le opere di scavo e di copertura dello stesso siano terminate.