24 Dicembre 2024 19:27

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IMPERIA. MOVIDA, IL TAR ORDINA LA CHIUSURA DELLA DISCOTECA KOKO BEACH: “CONSAPEVOLE SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI A MINORENNI”/IL CASO

In breve: La discoteca Koko Beach chiude i battenti. Il motivo? Il Tar Liguria ha respinto il ricorso presentato dai gestori del locale contro il provvedimento di chiusura disposto dal Questore dopo che tre minorenni erano stati...

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La discoteca Koko Beach chiude i battenti a partire da oggi, venerdì 9 settembre, per 11 giorni. Il motivo? Il Tar Liguria ha respinto nel merito il ricorso presentato dai gestori del locale contro il provvedimento di chiusura disposto dal Questore dopo che tre minorenni erano stati soccorsi fuori dalla discoteca e trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso perché ubriachi. Annullate, dunque, le ultime due serate.

Il Koko Beach, lo ricordiamo, era stato chiuso il 2 agosto scorso e successivamente riaperto, proprio a seguito del provvedimento del Tar che aveva accolto la richiesta di sospensiva. 

Nella sentenza del Tar si legge che:

– rilevato che non è dubitabile la consapevole somministrazione all’interno della discoteca di bevande alcooliche a tavoli dove erano presenti minorenni senza alcun controllo sulla destinazione finale delle stesse con conseguente uso smodato di alcoolici con conseguente trasporto al pronto soccorso di tre minorenni.

– rilevato che la circostanza di cui sopra ha reso manifesta l’esigenza cautelare, cui il provvedimento impugnato mira ad ovviare, di scongiurare ulteriori turbative della sicurezza e della pubblica tranquillità , nonché di tutelare la salute dei minori evitando che la discoteca possa diventare punto di aggregazione di minorenni in stato di alterazione alcoolica o che comunque possano essere indotti a frequentarla con l’intenzione di fare abuso di sostanze alcooliche.

– rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato si appalesa proporzionato e immune dalle censure dedotte con il ricorso.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

 

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