4 Novembre 2024 19:16

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4 Novembre 2024 19:16

IMPERIA. PEDONALIZZAZIONE VIA CASCIONE. I LAVORI PROSEGUONO, IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DEL FRONTE DEL “NO”/ IL CASO

In breve: Respinta nuovamente dal Tar della Liguria l’istanza di sospensiva d‘urgenza dei lavori di via Cascione avanzata dagli esercenti contrari alla riqualificazione della via.

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Respinta nuovamente dal Tar della Liguria l’istanza di sospensiva d‘urgenza dei lavori di via Cascione avanzata dagli esercenti contrari alla riqualificazione della via. In particolare era stato richiesto l’annullamento e la sospensiva dell’ordinanza viabilistica che ha consentito l’inizio dei lavori, quella relativa allo spostamento del mercato rionale, dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Imperia, del parere della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Imperia reso nella seduta del 14/4/2016 e dei pareri della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria. L’udienza di questa mattina è stata caratterizzata dall’intervento di uno dei legali del fronte del “No” che ha voluto, in dissenso dagli altri che avrebbero preferito rinviare per alcune integrazioni, discutere la pratica.

“Dato atto – scrivono i giudici amministrativi –  che, all’odierna udienza camerale, il difensore costituitosi per la Pasticceria Mareri di Mareri Claudio & C. s.n.c. ha espressamente chiesto che venga decisa l’istanza cautelare in epigrafe, nonostante gli altri ricorrenti abbiano optato per l’esame congiunto al merito.

Considerato che, con l’istanza in questione, i ricorrenti chiedono la modifica della precedente ordinanza n. 177/2016.

Ritenuto che tale istanza non sia fondata su sopravvenienze rilevanti ai fini del giudizio, atteso che la documentazione fotografica in atti comprova l’avanzato stato di realizzazione dell’opera pubblica e che tale evidenza non può essere smentita dal fatto che il tratto stradale interessato era stato momentaneamente riaperto al transito pedonale, per un brevissimo arco temporale (18 ore) e con le opportune cautele, onde consentire lo svolgimento di una manifestazione estiva.

Considerato che, con i motivi aggiunti di ricorso, sono state sostanzialmente riproposte le censure del ricorso introduttivo, fatta eccezione per una doglianza relativa alla mancanza del titolo abilitativo edilizio che, ad un primo esame, appare tardiva nonché contrastante con l’art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001″.

Per Questi Motivi:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Fissa la trattazione di merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti alla pubblica udienza del 14 giugno 2017”.

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