Una vera e propria spada di Damocle si abbatte sui conti del Comune di Imperia. Il Tar, infatti, ha condannato il Comune al pagamento di circa 300 mila euro alla ditta Attilio Ferrero Costruzioni. Una condanna che si inserisce nell’ambito dell’annoso contenzioso sulla gestione del depuratore. L’amministrazione Capacci, con una recente delibera di Giunta, ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato.
Nel dettaglio, il Tar ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso presentato dalla ditta Attilio Ferrero Costruzioni (in associazione temporanea d’Impresa con Siba, oggi S.p.A. Veolia Water Technologies Italia), nei confronti del Comune di Imperia. Respinta, invece, la richiesta danni nei confronti del Sindaco Carlo Capacci, del vicesindaco Giuseppe Zagarella e del Ministero dell’Interno.
All’origine del ricorso la contestazione nei confronti di svariati atti emessi dal Comune di Imperia nell’ambito dei contenziosi relativi alla gestione del depuratore. In particolare, nel mirino dei ricorrenti sono finite l’ordinanza contingibile e urgente firmata da Giuseppe Zagarella il 12 novembre del 2015, con la quale il Comune, dopo che i gestori avevano chiuso il depuratore con il lucchetto per protesta, “ha ordinato di riprendere immediatamente la gestione dell’impianto di depurazione alle condizioni di cui al contratto vigente”, e le sentenze del Tar Liguria e del Tribunale di Imperia relative ai costi di gestione del depuratore.
I 300 mila euro (330 per l’esattezza) sono una cifra al momento ipotetica e che potrebbe ulteriormente aumentare, in quanto il Tar ha condannato il Comune di Imperia al pagamento di circa 30 mila euro al mese dal 5 novembre 2015 sino alla data di effettivo rilascio dell’impianto da parte delle ricorrenti, che al momento però non è stata ancora stabilita, in quanto il depuratore ancora in mano alla ditta Ferrero.
In particolare, il Tar ha contestato l’ordinanza del 12 novembre 2015.
“L’ordinanza contingibile e urgente 12 novembre 2015 n. 377 – si legge nella sentenza – è stata emessa in violazione delle statuizioni della sentenza 5 novembre 2015 n. 875. Infatti, tale ultima sentenza aveva annullato la precedente ordinanza contingibile e urgente e aveva chiaramente statuito che ‘nella specie difettano i requisiti di accidentalità imprescindibilità ed eccezionalità della situazione alla quale l’ordinanza dovrebbe fare fronte in quanto la situazione potenzialmente pericolosa, l’arrestarsi dell’impianto di depurazione, costituisce in realtà la conseguenza prevista e per certi versi inevitabile e nient’affatto eccezionale dello sviluppo della vicenda contrattuale prima e giudiziaria di poi‘. Tale inequivoca statuizione impediva l’adozione di una nuova ordinanza contingibile e urgente sulla base degli stessi presupposti della precedente”.
“Come è agevole rendersi conto – proseguono i giudici – tale ultima ordinanza è nient’altro che la riedizione della precedente annullata dal TAR Liguria con sentenza 5 novembre 2015 n. 875. Nessuna situazione nuova o diversa ha giustificato l’adozione della ordinanza. Nessun elemento nuovo viene addotto dal Sindaco che, con l’adozione del provvedimento in questione, ha posto nel nulla il comando giudiziale di cui alla sentenza. Ciò impone di dichiarare l’inefficacia della ordinanza 12 novembre 2015 n. 377 non senza precisare, peraltro, che oggi, essendo passata in giudicato la sentenza 875/15, ulteriori atti meramente ripetitivi dei precedenti non sfuggirebbero ad una declaratoria di nullità. La domanda finalizzata ad ottenere coattivamente la presa in consegna dell’impianto da parte dell’amministrazione deve essere respinta”.
In conclusione, i giudici del Tar scrivono: “La domanda risarcitoria deve essere accolta, sussistendo nella specie tutti gli elementi della responsabilità della p.a., limitatamente ai danni successivi alla sentenza come riconosciuto dalla giurisprudenza. A tal riguardo il Collegio ritiene provato il danno consistente nel mancato pagamento dei compensi stabiliti in sede di offerta nel 1989 e già riconosciute dal Comune negli affidamenti provvisori alle ricorrenti della gestione del depuratore […] “.
LA SENTENZA
Il Tar Liguria condanna il Comune di Imperia al risarcimento del danno che si liquida nella misura di €. 30.605, 49 oltre IVA mensili a decorrere dal 5 novembre 2015 alla data di effettivo rilascio dell’impianto da parte delle ricorrenti.
Condanna il Comune di Imperia al pagamento delle spese liquidate nella sentenza 5 novembre 2015 n. 875 pari a €. 4000, 00 oltre IVA e CPA come per legge oltre alla rifusione del contributo unificato.
Condanna le parti resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.