2 Novembre 2024 19:17

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2 Novembre 2024 19:17

L’AVVOCATO RISPONDE… RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA. A FINE LAVORI SPUNTANO ALCUNI DIFETTI, POSSO CHIEDERE I DANNI? /IL PARERE

In breve: Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di un caso di ristrutturazione della casa. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

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IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di un caso di ristrutturazione della casa non eseguito in maniera ottimale. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

LA DOMANDA

Buongiorno, ho fatto fare dei lavori di ristrutturazione della casa, prima di iniziare abbiamo stipulato un contratto di appalto dove si scriveva che il lavoro viene consegnato a regola d’arte, io da parte mia ho effettuato tutti i pagamenti regolarmente, a fine lavori ho riscontrato alcuni difetti tra cui le piastrelle che si staccano, l’imbiancatura di casa ha dei problemi, ho informato la ditta prontamente per tramite di una raccomandata e i muratori sono venuti a vedere la casa, mi dicono che è colpa mia che ho comprato il materiale più scadente. Posso chiedere il risarcimento dei danni e far rifare il lavoro ad altra ditta? Grazie

IL PARERE

“La normativa sugli appalti e le problematiche inerenti la difformità e i vizi dell’opera sono regolamentate dagli articoli 1667 – 1668 del Codice Civile; Proprio in quegli articoli così si legge: ‘l’appaltatore è tenuto a fornire la garanzia del lavoro eseguito per difformità e vizi dell’opera’ da lui eseguita.

Ma attenzione: i difetti devono essere denunciati dal committente entro sessanta giorni dalla loro scoperta e la garanzia viene considerata prescritta trascorsi i due anni dalla consegna dell’opera ultimata.

Nel caso in questione sembra che i vizi siano stati denunciati tempestivamente e lo stesso appaltatore ne ha riconosciuto l’esistenza. Questo è un ottimo punto di partenza per il nostro lettore.

Occorre ora una precisazione sul termine inserito nel contratto: cosa significa lavori a “regola d’arte”? Ebbene, l’ordinamento giuridico non ne dà una definizione ben precisa ma la giurisprudenza ha sopperito arrivando ad affermare che la valenza giuridica della “regola d’arte”si desume da alcune norme generiche sui contratti e sulle obbligazioni che ne scaturiscono (come ad esempio il complesso delle tecniche considerate corrette per l’esecuzione di specifiche lavorazioni e per la realizzazione di manufatti in genere, artigianali ed edili).

Dopo aver denunciato la presenza di vizi o difetti, si rende necessario contattare un tecnico: costui dovrà verificarne la causa e quindi anche la responsabilità e, soprattutto, i costi per il ripristino.

Successivamente il committente potrà, in via principale, pretendere l’eliminazione del vizi a spese dell’impresa edile che ha eseguito male i lavori oppure richiedere la riduzione sul prezzo già versato (oltre chiaramente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti patiti); in ultimo, se i vizi fossero tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, si può chiedere la risoluzione del contratto.

Nel caso del nostro lettore, se è venuta meno la fiducia nei confronti dell’impresa che ha realizzato l’opera non a regola d’arte, non è obbligatorio che sia la medesima impresa ad eseguire i nuovi lavori per l’eliminazione dei vizi e difetti (lo conferma la Cassazione: sentenza n. 5103/1995); inoltre, il risarcimento richiedibile all’impresa che ha mal eseguito i lavori può comprendere nuove opere, anche più costose di quelle previste nell’appalto originario, se finalizzate all’eliminazione del vizio”.

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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.

Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it  con Oggetto:“Consulenza legale”.

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