Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di diritto del consumatore. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA:
Buongiorno, alcuni mesi fa ho venduto la mia auto: abbiamo fatto solo il trasferimento in Comune, successivamente chi ha acquistato la macchina non ha registrato la compravendita al P.R.A.. Mi sono reso conto di questo perché adesso mi sono arrivate delle multe successive alla vendita. Cosa posso fare?
IL PARERE:
Ci si occupa in oggi di una questione pratica interessante e frequentissima: le conseguenze della mancata trascrizione della vendita di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.
Nello specifico, l’arrivo di una multa giustamente ha preoccupato il nostro lettore, mettendolo di fronte alla necessità di capire se è possibile evitare il pagamento di una sanzione da lui evidentemente non commessa, avendo venduto precedentemente a terzi il proprio mezzo.
E’ bene tenere a mente che entro sessanta giorni dalla vendita di un veicolo usato bisogna: 1) registrarne il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’A.C.I.- Pubblico Registro Automobilistico (PRA)- che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato e 2) richiedere all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile l’aggiornamento della carta di circolazione.
Finchè non verrà registrato al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario resta intestatario del veicolo con esposizione quindi al rischio di essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo (per esempio: danni provocati a cose o persone, bollo auto non versato, contravvenzioni al Codice della Strada).
Il caso del nostro lettore ne è esempio concreto. Detto questo, cosa fare per risolvere questa situazione ingiusta?
Ci sono ben due vie: il nostro lettore può- in alternativa- richiedere la registrazione al P.R.A. cosiddetta a tutela del venditore oppure può ricorrere al Giudice di Pace.
Nel primo caso, il venditore, se è in possesso dell’atto di vendita, può richiederne al P.R.A. la registrazione. Se però l’atto di vendita, così come i documenti dell’auto, fossero in mano all’acquirente si può effettuare una rinnovazione della dichiarazione di vendita, ossia si formerà una nuova scrittura privata autenticata che costituirà il titolo da trascrivere al P.R.A..
Nel caso, invece, del ricorso alla magistratura, il venditore potrà agire in giudizio per ottenere una pronuncia attestante l’avvenuta vendita del proprio veicolo a favore di una terza persona, con conseguente ordine di trascrizione al P.R.A..
La sentenza del Giudice costituirà quindi titolo per chiedere il passaggio di proprietà a tutela del venditore.
Unica differenza tra i due metodi: solo la sentenza può avere effetto retroattivo. La mera registrazione al P.R.A. ha efficacia dalla data dell’effettuazione delle formalità, senza effetti anticipatori. Occorrerà valutare caso per caso il percorso più adeguato rispetto alla finalità che si vuole conseguire.
Pertanto, il diritto del nostro lettore ha piena tutela.
Confidando di aver fornito una soluzione operativa per il quesito, un saluto ai nostri lettori e un augurio di buone feste.
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Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.