Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di un parere sulla locazione. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA:
Buongiorno,
nel caso in cui il locatore di casa oltre alla somma da inserire nel contratto di locazione mi chiedesse un importo aggiuntivo in nero proponendomi di firmare una dichiarazione a parte, sono obbligato a versarlo? Grazie
IL PARERE:
Non sono purtroppo infrequenti i casi di contratti di locazione parzialmente in nero: in questi casi, il contratto è regolarmente registrato, ma indica un canone di locazione inferiore rispetto a quello effettivamente corrisposto dal conduttore il quale, di fatto, versa in contanti un quid in più al proprietario.
Chiaramente, la suddetta prassi è contra legem: la giurisprudenza sul punto è costante e, nel merito, si è più volte espressa ritenendo pienamente valido solo il contratto registrato e nullo il patto per il versamento dell’importo ulteriore.
È quindi nullo ogni accordo tra padrone di casa e il conduttore volto a pretendere un canone di locazione superiore a quello riportato nel contratto registrato all’Agenzia delle Entrate: il detto accordo, quindi, si considera inutiliter datum e non ha alcun valore. In altre parole, l’inquilino, anche se si è impegnato a voce o con una firma, non è tenuto a versare somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel contratto di locazione.
In conclusione, il nostro lettore avrà due possibilità di reazione per il caso prospettato: 1) potrà non pagare le maggiori somme pretese dal proprietario e attenersi solo a quanto indicato nel contratto di locazione registrato in quanto fa fede solo quello che lì è scritto; 2) qualora preferisse, invece, pagare tutto fino alla scadenza del contratto- importo di locazione da contratto registrato e la somma ulteriore pretesa extra contratto registrato- avrà la possibilità di chiedere la restituzione degli importi illegittimamente versati entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato.