25 Dicembre 2024 14:09

25 Dicembre 2024 14:09

L’AVVOCATO RISPONDE…ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. CI SIAMO LASCIATI, SONO COSTRETTO AD ANDARE VIA IO?/IL PARERE

In breve: Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di un parere sull'assegnazione della casa coniugale.

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Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di un parere sull’assegnazione della casa coniugale. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

LA DOMANDA:

Buona sera avvocato, io e mia moglie siamo sposati da 16 anni e abbiamo una bambina di 13 anni; ormai da due anni con mia moglie non c’è alcun tipo di rapporto se non di convivenza. Circa un mese fa, ho conosciuto una ragazza con la quale c’è stata una breve storia: mia moglie mi ha scoperto e mi ha chiesto di andare via di casa. Visto che la casa l’ho acquistata io prima del matrimonio e abbiamo la separazione dei beni, sono costretto ad andare via io di casa? Tenendo conto che lei ha un appartamento di sua proprietà, momentaneamente però è occupato da un’inquilina con procedura di sfratto per mancato pagamento dell’affitto, come mi devo comportare? Sono costretto ad andare via io o no? Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi. Distinti saluti

LA RISPOSTA:

Il godimento della casa coniugale deve tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli, nel centrale interesse di questi ultimi: questo prevede l’articolo 337 sexies del Codice Civile.
La realizzazione di fatto di una vera e propria compressione del diritto di proprietà del coniuge non assegnatario avviene, quindi, a salvaguardia delle abitudini di vita dei minori, in modo che l’incomodo patito per il cambio della situazione relazionale tra i genitori sia il meno invasivo possibile: massima tutela della prole al fine di mantenere quel senso di sicurezza ingenerato proprio dall’ambiente familiare e dalla routine ad esso associata.

Nel caso in cui la casa familiare sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi e venga assegnata al coniuge non proprietario, il coniuge assegnatario avrà di fatto e di diritto il godimento dell’immobile (il relativo provvedimento di assegnazione è peraltro trascrivibile, ai sensi dell’art. 2643 c.c.) almeno fino al mutamento dei presupposti fondanti l’assegnazione, valutati opportunamente dal Giudice. Infatti, il provvedimento di assegnazione è revocabile qualora si verifichi uno dei casi previsti dall’art. 337 sexies del Codice Civile, ovvero: “[…] nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. […]”.

Quindi, il nostro lettore, aldilà della relazione extraconiugale che in punto assegnazione casa familiare è ininfluente essendo centrale l’interesse del minore, la Sua casa di proprietà potrebbe essere assegnata dal Giudice a Sua moglie, a tutela dell’interesse di Vostra figlia.
L’altra casa di proprietà della Sua consorte sarà certamente utilizzabile come parametro di valutazione nelle necessarie statuizioni economiche che verranno definite in sede processuale.
Certo, sarà opportuna una valutazione molto precisa dei dati fattuali ed economici tutti, al fine di stabilire il regime del nucleo familiare scisso: pertanto, le indicazioni sopra riportate non possono che essere di massima, data la complessità dell’argomento.
Confidando di aver fornito qualche strumento di comprensione in più al nostro lettore, resto a disposizione per chiarimenti.

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