Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni commercianti portorini contro la sentenza del Tar che aveva dato il via libera alla pedonalizzazione di via Cascione. Il sindaco Carlo Capacci ha sempre difeso l’opera dichiarando più volte la correttezza dell’operazione. Si chiude così con un secco 3-1 per il Comune di Imperia la battaglia legale ma anche quella della riqualificazione della via vincendo oltre che al T.A.R. anche davanti ai giudici romani che non hanno ritenuto Antonio Gagliano e gli altri 14 titolari di attività commerciali del “fronte del No”…soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo, perché non sono titolari di diritti reali direttamente incisi dall’approvazione dell’opera e non possono dunque considerarsi “singoli proprietari interessati”.
LA TEMPISTICA DEL RICORSO.
“In particolare, la sentenza appellata ha dichiarato irricevibili i motivi diretti ad ottenere l’annullamento dell’approvazione del progetto definitivo (che è stata disposta con delibera di giunta municipale n. 112 del 9 marzo 2006, pubblicata dal 14 marzo 2006 nell’albo pretorio del Comune) e dell’approvazione del progetto esecutivo (disposta con deliberazione di giunta municipale n. 410 del 6 settembre 2007, pubblicata nell’albo pretorio del Comune dall’11 settembre 2007). Rispetto alla data di pubblicazione, quindi, il ricorso è stato proposto circa dieci anni dopo ed è, quindi, evidentemente tardivo”.
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
“Non ha pregio neanche la tesi secondo cui, in conseguenza della scadenza dell’autorizzazione paesaggistica del 2005 e della nuova autorizzazione paesaggistica del 2015, si sarebbe verificata una sorta di rimessione in termini, perché, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il progetto avrebbe perso e poi riacquista efficacia.
Risulta dirimente in senso contrario la considerazione che la scadenza della prima autorizzazione paesaggistica è, comunque, avvenuta nel 2010, in un momento, dunque, in cui il termine di decadenza per impugnare l’approvazione del progetto (avvenuta nel 2006, per il progetto definitivo e nel 2007 per quello esecutivo) era già ampiamente scaduto. In altre parole, quanto tali progetti sono stati approvati, essi erano certamente efficaci e idonei a produrre la lesione lamentata dai ricorrenti, in quanto, in quel momento (e fino al 2010), i progetti erano assistiti dall’autorizzazione paesaggistica ed erano, quindi, suscettibili di essere materialmente realizzati.
Intervenuta la decadenza, non può certamente riconoscersi alcun effetto di rimessione in termini alla sopravvenienze rappresentate dalla scadenza dell’autorizzazione del 2005 e dalla sua sostituzione con una nuova autorizzazione rilasciata nel 2015″.
Una sentenza che mette la parola fine alla battaglia dei commercianti e dei loro avvocati anche a fronte dell’apertura del primo tratto riqualificato della via. Il Tribunale ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali nella misura di 3 mila euro.