Demansionata, vince il ricorso al Tar e dovrà essere risarcita. Protagonista della vicenda una dirigente della Provincia di Imperia, Patrizia Migliorini.
I provvedimenti, entrambi datati 2014, oggetto del ricorso, sono un decreto presidenziale, firmato da Luigi Sappa, e una Nota del Segretario Generale reggente Benedetto Adolfo, che hanno di fatto modificato l’organigramma funzionale e la dotazione organica del Settore Gestione tecnica del patrimonio Immobiliare Pubblica Istruzione Antisismica.
Il motivo? Presunti episodi di conflittualità tra la Migliorini e i suoi collaboratori.
Il Tar nella propria sentenza, fa espressamente riferimento a “eccesso di potere” e “provvedimenti illegittimi“, accogliendo il ricorso della dirigente e condannando la Provincia al pagamento delle spese legali, circa 4 mila euro, e a un risarcimento danni, calcolato in dodicesimo della retribuzione di risultato conseguita nell’anno 2013 (10.360,52 euro).
LA STORIA
Patrizia Migliorini ricopriva l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione tecnica del patrimonio immobiliare Pubblica Istruzione Antisismica” nell’ambito dell’Amministrazione Provinciale di Imperia.
In forza dell’organigramma funzionale dell’Ente, a tale macrosettore risultava attribuita la competenza sulle seguenti funzioni
a) gestione tecnico amministrativa patrimonio immobiliare
b) antisismica e cemento armato
c) supporto organizzativo agli alunni portatori di handicap
d) gestione degli istituti scolastici superiori e razionalizzazione rete scolastica
e) contributi in campo scolastico
f) gestione tecnica dell’impianto “Campo Zaccari”.
A seguito di alcune segnalazioni alla Giunta Provinciale, da parte del Segretario Generale Reggente, concernenti episodi di conflittualità tra la Migliorini e i suoi collaboratori, veniva rappresentata l’opportunità di assegnare temporaneamente le funzioni inerenti la “Gestione tecnica del patrimonio immobiliare” ad altro dirigente di area tecnica in attesa di ridefinire gli incarichi dirigenziali dell’intero Ente.
Con la Direttiva n. 15 del 23/1/2014, la Giunta Provinciale, prendendo atto di quanto comunicato dal Segretario Generale Reggente, invitava il Presidente ad assegnare le sopra indicate funzioni ad un altro dirigente e gli uffici competenti a modificare l’organigramma funzionale e la dotazione degli uffici interessati.
Con Decreto n. 13 del 7/2/2014, il Presidente della Provincia di Imperia assegnava temporaneamente ad altro dirigente le funzioni inerenti alla “Gestione tecnico amministrativa Patrimonio Immobiliare” e alla “Gestione tecnica dell’impianto “Campo Zuccari””, fino alla ridefinizione degli incarichi dirigenziali di tutto l’ente.
Conseguentemente, il Segretario Generale Reggente, con ordine di servizio prot. n. 6024 del 7 febbraio 2014, procedeva alla modifica dell’organigramma funzionale e della dotazione organica degli uffici interessati, assegnando otto degli undici collaboratori dell’ing. Migliorini all’ing. Michele Russo, individuato quale dirigente assegnatario delle predette funzioni.
Avverso i provvedimenti proponeva ricorso l’ing. Migliorini, notificato in data 24/3/2014.
L’Amministrazione Provinciale di Imperia e l’ing. Russo, benché ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio.
LA SENTENZA
Tre i motivi principali che hanno portato il Tar ad accogliere il ricorso di Patrizia Migliorini.
– eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e s.m. e ii.; eccesso di potere per sviamento; illegittimità derivata dalla illegittimità della Nota del Settore Segreteria/Direzione generale dell’Amministrazione Provinciale di Imperia prot. n. 3234 del 22/1/2014, giacché la motivazione del provvedimento gravato si limiterebbe a richiamare il contenuto della Direttiva della Giunta Provinciale n. 15 del 23/1/2014 la quale, a sua volta, sarebbe priva di autonoma motivazione in quanto rinvierebbe a quanto rappresentato nella Nota del Settore Segreteria/Direzione generale n. 3234 del 22/1/2014, illegittima.
– violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e s.m. e ii.; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, in quanto la nota si fonderebbe su circostanze di fatto inveritiere, inidonee a fondare l’adozione di misure riorganizzative urgenti ed inoltre sintomatiche di un intento dell’Amministrazione di svuotare di attribuzioni l’incarico affidato alla ricorrente nell’ambito di un più ampio comportamento persecutorio nei suoi confronti;
– violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e s.m. e ii.; violazione dell’art. 24, comma 2, Cost. eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, atteso che, fondandosi il provvedimento impugnato su circostanze di fatto riguardanti l’ing. Migliorini, il relativo procedimento avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione attiva della dirigente.
LE MOTIVAZIONI
Occorre evidenziare che il decreto in esame ha natura di atto di macro-organizzazione, id est di provvedimento astrattamente deputato, sotto il profilo funzionale, alla definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed al conferimento della titolarità degli stessi.
Nel caso di specie, tuttavia, il decreto presidenziale gravato risulta preordinato al perseguimento di un risultato organizzativo specifico, strettamente legato alla realtà contingente di un singolo ufficio, e si appalesa pertanto estraneo alla funzione che dovrebbe governare il potere di macro-organizzazione.
Ciò si evince, come correttamente sottolineato dalla ricorrente, dall’apparato motivazionale del provvedimento in esame.
Invero, la motivazione del Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Imperia n. 13 del 7/2/2014 si risolve in un mero richiamo al contenuto della dalla Direttiva della Giunta Provinciale n. 15 del 23/1/2014.
La Direttiva citata, a sua volta, riprende nel contenuto la Nota del Settore Segreteria/Direzione generale dell’Amministrazione Provinciale di Imperia prot. n. 3234 del 22/1/2014, nell’ambito della quale il Segretario Generale Reggente ha rappresentato una serie di episodi di fatto dai quali sarebbe emersa una situazione di conflittualità tra l’odierna ricorrente e una parte dei propri collaboratori che avrebbe reso opportuna l’assegnazione delle funzioni direttive espletate dalla medesima ad un altro dirigente “in via cautelativa”.
Attraverso tale maccanismo motivazionale per relationem risulta dunque che il decreto presidenziale n. 13 del 7/2/2014 – atto formalmente di macro-organizzazione – sia ispirato e giustificato esclusivamente da ragioni incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, proprie della funzione di micro-organizzazione.
Ciò si traduce in una tipica forma di eccesso di potere per sviamento.
Il Collegio osserva infatti che, nonostante un provvedimento che definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ben possa perseguire anche obiettivi di micro-organizzazione, tali obiettivi non possono rivestire carattere di esclusività, risolvendosi nell’unica ragione giustificativa dell’atto macro-organizzativo.
In altri termini, il provvedimento di macro-organizzazione non può essere lo veste formale per mascherare un provvedimento sostanzialmente micro-organizzativo, pena lo sviamento del potere dalla sua causa specifica e la sostanziale soggezione dell’esigenze cui gli atti di macroorganizzazione sono preordinati alle diverse esigenze al cui soddisfacimento presiedono invece gli atti di gestione del rapporto di lavoro.
Ne consegue l’illegittimità del decreto presidenziale impugnato, dalla quale discende a sua volta l’illegittimità dei provvedimenti successivi, con specifico riferimento all’ordine di servizio n. 6024 del 7 febbraio 2014.
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