Mano pesante del sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, contro l’accattonaggio. Il primo cittadino della città degli aranci, infatti, nella giornata di ieri, giovedì 18 maggio, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con cui vieta l’accattonaggio in determinate zone della città, pena multe o allontanamento.
“Vengono segnalati – si legge nelle premesse – con sempre maggiore frequenza, in particolare davanti ai luoghi di culto e ad alcuni supermercati e/o attività commerciali del centro cittadino di Diano Marina, fenomeni di accattonaggio in forma petulante e molesta o con l’impiego di minori o di disabili, ovvero utilizzando modalità fraudolente”.
“Il fenomeno segnalato e monitorato dalla polizia locale – si legge ancora – presenta implicazioni in ambito della sicurezza urbana anche sotto il profilo del senso di degrado che tali manifestazioni comportano, generando nel turista e nel residente la percezione di insicurezza e mettendo in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza che mal si conciliano con la vocazione turistica della città di Diano Marina”.
ECCO L’ORDINANZA
L’accattonaggio molesto non è consentito nei luoghi del territorio di seguito indicati:
– all’interno degli edifici pubblici o aperti al pubblico
– sulle aree pubbliche, segnatamente quelle destinate a parcheggi e a capolinea degli autobus di linea
– sulle aree del demanio marittimo ed in particolare sulle spiagge
– sulle aree destinate al mercato settimanale, ai mercatini e alle fiere che si tengono su aree pubbliche e in prossimità dei supermercati, bar e attività commerciali
– davanti ed in prossimità dei luoghi di culto e del cimitero cittadino
LE PENE PREVISTE PER CHI NON RISPETTA L’ORDINANZA
La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 9 comma 1 del D. L.vo 20 febbraio 2017 n.14 che prevede il pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 (pagamento in misura ridotta con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n.689: euro 100), nonché l’applicazione, quando ne ricorrono le condizioni previste dal predetto art. 9 del D. L.vo 20 febbraio 2017 n.14,, della misura dell’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.