24 Dicembre 2024 02:25

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IMPERIA. PLANETARIO MUSEO NAVALE. TAR BOCCIA IL RICORSO DI UNA DELLE DITTE ESCLUSE, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER IL COMUNE/ECCO LE MOTIVAZIONI

In breve: Il Comune di Imperia tira un sospiro di sollievo e vede nuovamente accorciarsi i tempi che portano alla realizzazione del planetario del museo navale

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Il Comune di Imperia tira un sospiro di sollievo e vede nuovamente accorciarsi i tempi che portano alla realizzazione del planetario del museo navale. Il Tar Liguria, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla società Skypoint Srl contro l’esclusione dalla gara d’appalto per la gestione, vinta dalla R.S.A. Cosmos.

I MOTIVI DEL RICORSO

PRIMA CONTESTAZIONE

“L’aggiudicataria, pur avendo indicato nella propria offerta una serie di lavorazioni per le quali sarebbe richiesto il subappalto, abbia omesso di indicare la terna di subappaltatori”.

A riguardo il giudice del Tar ha replicato:

Il motivo si appalesa infondato atteso che

– nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. (CDS V 23 febbraio 2015 n. 846);
– l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria al momento dell’offerta solamente nei casi di subappalto facoltativo, mentre lo è nei casi di subappalto necessario. Tuttavia deve trovare applicazione la nuova disciplina del soccorso istruttorio, per cui la stazione appaltante non poteva escludere la società per la mancata indicazione del subappaltatore necessario, dovendo viceversa richiedere la documentazione mancante (TAR Palermo III 24 ottobre 2015 n. 2475);
– la aggiudicataria dispone dei requisiti per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’appalto de quo.

SECONDA CONTESTAZIONE

L’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta conclusasi positivamente;

A riguardo il giudice del Tar ha replicato:

– Al sommario esame consentito nella sede cautelare il modesto ribasso offerto dall’aggiudicataria e la minima differenza rispetto all’offerta della ricorrente consente di escludere l’anomalia dell’offerta di talchè le censure appaiono finalizzate a sostituire alla valutazione della commissione quella propria della ricorrente;

 

 

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