Giro di vite dell’amministrazione Chiappori sulla pausa caffè dei dipendenti comunali. Nell’era dei “furbetti del cartellino”, la giunta Chiappori ha deciso di giocare d’anticipo e di regolamentare con l’aggiunta di 6 commi all’articolo 48 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” comunali. In particolare la giunta ha deliberato che:
– Durante l’orario di lavoro il dipendente ha diritto ad un breve intervallo dalla propria attività lavorativa da utilizzarsi come “pausa caffè” un’unica volta come segue:
– Nel caso in cui venga effettuata all’esterno dei locali di lavoro dovrà essere appositamente timbrata con il sistema di rilevazione in uso (utilizzando l’apposito codice alfanumerico), non dovrà superare i 15 minuti, dovrà essere recuperata, di norma nella stessa giornata e comunque non oltre il mese di riferimento.
– La fruizione della pausa di cui sopra dovrà essere organizzata in modo tale che gli uffici non restino in alcun modo sguarniti e sia pertanto sempre garantita la presenza in loco di adeguate unità di personale;
– In ogni caso la pausa non dovrà in alcun modo confliggere con le esigenze di servizio che devono sempre e comunque trovare preminenza;
– Il personale operante all’esterno (operai, autista) dovrà consegnare mensilmente e precisamente entro il giorno 3 del mese successivo al proprio responsabile di Settore una dichiarazione contenente gli orari in cui si è assentato dal servizio per la fruizione della pausa caffè (nel rispetto di cui alle tempistiche di cui al comma 5, lett. a) sottoscrivendola. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche in senso negativo, vistata dal Responsabile e consegnata entro il giorno 5 del mese successivo all’ufficio personale per le conseguenti registrazioni;
– Esclusivamente gli Agenti di Polizia Municipale che svolgono il servizio su strada segnaleranno la fruizione della pausa caffè telefonicamente o via radio al Comando; in questo caso la pausa non configurandosi come interruzione dal servizio, permanendo il contatto radio è consentita per il solo tempo necessario alla consumazione e non deve essere recuperata. Il personale che, al contrario, presta la propria attività al Comando di P.M. è soggetto agli obblighi di cui al comma 5;
– La mera asportazione di prodotti presso i distributori automatici situati all’interno delle sedi di lavoro non comporta timbratura né recupero del tempo occorso all’asporto; In questo caso l’asportazione dei prodotti non deve comportare sosta innanzi al distributore medesimo o nei locali dove i distributori sono situati o in altri locali è pertanto escluso lo stazionamento davanti ai distributori per la consumazione.