23 Novembre 2024 04:44

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23 Novembre 2024 04:44

IMPERIA. “IO, PAGATO DALLA TEKNOSERVICE PER NON LAVORARE”. L’INCREDIBILE STORIA DI GIANFRANCO TAGNESE, IL LEGALE:”DA 5 MESI…”/IL CASO

In breve: E' un calvario senza fine quello di Gianfranco Tagnese, 52 anni, dipendente della Teknoservice, l’azienda incaricata della gestione della raccolta rifiuti nel comune di Imperia

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E’ un calvario senza fine quello di Gianfranco Tagnese, 52 anni, dipendente della Teknoservice, l’azienda incaricata della gestione della raccolta rifiuti nel comune di Imperia. Dopo essere stato demansionato, dal luglio scorso è a casa in “permesso retribuito, nonostante il giudice del lavoro avesse intimato all’azienda, con un’apposita ordinanza, l’assegnazione di Tagnese alle mansioni previste da contratto.

Un calvario iniziato alcuni anni fa quando, allora dipendente della Tradeco, il 52enne, assunto come caposervizio, venne improvvisamente demansionato, obbligato a guidare i camion della nettezza urbana e a svuotare i cassonetti.

 Un lavoro che, oltre a essere diverso da quello previsto dal contratto di lavoro, ha logorato nel fisico Tagnese, tanto da costringerlo a ricorrere a infiltrazioni cortisone e periodi forzati di mutua per forti dolori alla schiena.
Con il passaggio alla Teknoservice la situazione è ulteriormente peggiorata secondo quanto racconta a ImperiaPost il legale di Tagnese, l’avvocato Massimo Lovese.

“La situazione è davvero paradossale – spiega a ImperiaPost l’avvocato Massimo Lovese, legale del dipendente Teknoservice – Il mio assistito ora è a casa, per via di un permesso retribuito. Un provvedimento illegittimo per due motivi, in primis perché il permesso è il lavoratore che deve chiederlo e in secondo luogo perché il permesso retribuito non esiste, se non per i tre giorni mensili previsti dalla legge. L’azienda, dunque, preferisce tenere a casa, pagato, il mio cliente, piuttosto che ottemperare all’ordinanza del Tribunale. Per quale motivo? Non sappiamo darci una risposta. Tagnese costa alla collettività 60 mila euro all’anno, in quanto caposervizio, per stare a casa. Il tutto mentre la città non mi sembra proprio pulitissima. Per questo abbiamo chiesto l’intervento anche del Comune, ma senza fortuna”.

Per questo motivo – prosegue l’avvocato Lovese – ci siamo nuovamente rivolti al Tribunale, presentando un ricorso perché stabilisca le modalità di attuazione del provvedimento del Giudice Roberto De Martino, ovvero il ritorno di Tagnese alle mansioni lavorative previste dal contratto.

Nonostante l’ordinanza, infatti, l’azienda prima ha piazzato il mio assistito in un piazzale sull’Argine Destro, in una zona per altro piuttosto degradata, con il solo compito di distribuire le chiavi di un cancello agli operatori che arrivano sul posto con i camion della nettezza urbana, poi a far nulla in un ufficio con vista bagni e infine a casa, in ‘permesso retribuito’. Tutto questo è inaccettabile”.

 ECCO L’ORDINANZA DEL GIUDICE DE MARTINO

– sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18 gennaio 2017;
– esaminati gli atti ed i documenti di causa;
– rilevato che l’odierno ricorrente risulta essere stato assunto dalla controparte con le testuali mansioni di “CAPO SERVIZIO RACC DIFF.” -cfr. contratto datato 27 luglio 2015.
– considerato che, ciononostante, il lavoratore è stato pacificamente destinato a svolgere sistematicamente compiti di autista;
– riscontrata pertanto, sulla scorta di uno scrutinio sommario della questione, la violazione del primo comma dell’art. 2103 c c., laddove prescrive l’adibizione del lavoratore alle mansioni per cui sia stato assunto;
– ritenuta, quindi, la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris in ordine alla pretesa azionata.
– ritenuto, circa l’ulteriore requisito del periculum in mora, che l’assegnazione di un lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle stabilite, appare idonea, soprattutto se protratta per tutto il tempo necessario per definire un eventuale giudizio di merito, a mortificare in misura apprezzabile la stessa personalità morale dell’interessato, cosi da cagionargli un pregiudizio non suscettibile di completo ristoro per equivalente ex post e pertanto dotato del carattere della irreversibilità richiesto dall’art 700 c.p c;
– ravvisati, in definitiva, tutti i presupposti necessari per l’emissione dell’invocato provvedimento atipico di contenuto interdittale:
– considerato, infine, che esula dalla presente fase processuale la delibazione della ulteriore richiesta di tipo risarcitorio formalizzata dal ricorrente;

P. Q. M.

letti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.;

a) ordina alla TEKNOSERVICE s.r.l. di adibire il ricorrente alle mansioni di “Capo Servizio raccolta differenziata”;

b) rigetta la domanda risarcitoria;

c) condanna la TEKNOSERVICE s.r.l. a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.400,00 più rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

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