La sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati contro il provvedimento di decadenza della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia Spa, conferma, ancora una volta, i tanti lati oscuri dell’operazione porto turistico.
Dopo i dubbi sollevati dalla Corte d’Appello di Torino nella sentenza di assoluzione nell’ambito del processo per truffa, il Consiglio di Stato ha avanzato forti perplessità su un altro passaggio chiave dell’operazione, l’ipoteca.
Il porto turistico di Imperia, infatti, è stato costruito grazie a un mutuo da 140 milioni di euro erogato dalle banche all’Acquamare (capitale sociale 10 mila euro) di Francesco Bellavista Caltagirone. Con quei fondi l’imprenditore romano ha dato il via alla costruzione del “porto più bello del Mediterraneo”. Un mutuo erogato a fronte di un’ipoteca da 280 milioni di euro sui beni in concessione alla Porto di Imperia Spa, che però il Consiglio di Stato ha dichiarato ‘divergente‘ rispetto a quella autorizzata dal Comune di Imperia per mano del dirigente Pierre Marie Lunghi.
I giudici, in particolare, contestano diversi aspetti sostanziali dell’ipoteca. Non solo la ‘divergenza‘ rispetto all’autorizzazione del Comune, ma anche la mancata comunicazione al Comune stesso di un particolare quanto mai fondamentale, ovvero il fatto che sarebbe stata costituita a garanzia del debito di un soggetto terzo, l’Acquamare, anziché della stessa concessionaria, la Porto Imperia Spa.
LE DIVERGENZE
L’OGGETTO DELL’IPOTECA
“Con provvedimento del 27 febbraio 2007, la Porto di Imperia s.p.a. è stata autorizzata ‘a costituire ipoteca sulle opere dalla medesima Società Concessionaria costruite nell’ambito della zona demaniale marittima oggetto della C.D.M. (concessione demaniale marittima, ndr) – scrivono i giudici – Con atto notarile del 19 febbraio 2007 (registrato il 22 febbraio 2007), la società concessionaria, in qualità di terza datrice di ipoteca, ha costituito ipoteca, iscritta per la complessiva somma di euro 280.000.000,00, in favore degli istituti bancari a garanzia del finanziamento di euro 140.000.000,00 dagli stessi concesso ad Acquamare s.r.l., ‘sugli immobili pervenuti per concessione demaniale marittima, nonché su tutte le loro adiacenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed ogni altra pertinenza e su tutto quanto sia comunque ritenuto immobile ai sensi della legge e vi sia in seguito introdotto o asportato’.
La richiesta di autorizzazione alla costituzione di ipoteca datata 19 febbraio 2007 – peraltro pervenuta al Comune soltanto il 26 febbraio 2007 e dunque dopo la stipula dell’atto di costituzione di ipoteca, quanto all’oggetto, era riferita ‘all’iscrizione di ipoteca sulle aree demaniali concesse’, né vi risultava specificato che l’ipoteca fosse stata costituita a garanzia del debito di un soggetto terzo (Acquamare s.r.l., appaltatrice delle opere), anziché della stessa concessionaria.
Orbene, risulta palese, da quanto sopra, la divergenza tra l’oggetto dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione concedente, limitata alle sole opere effettivamente realizzate sulla area demaniale oggetto della concessione demaniale e l’oggetto dell’ipoteca costituita sull’intera area demaniale rispettivamente sul diritto di superficie (senza limitazione alle opere realizzate) insistente sull’intera area demaniale oggetto della concessione demaniale marittima, con la precisazione che, a fronte della consegna dei lavori avvenuta il 25 gennaio 2007, al momento di costituzione dell’ipoteca (19 febbraio 2007) le opere certamente non potevano già essere state realizzate.
MANCATA COMUNICAZIONE DEL TERZO DEBITORE
A ciò si aggiunge una divergenza sotto il profilo soggettivo, mancando un’espressa autorizzazione alla costituzione dell’ipoteca a favore di un terzo debitore – peraltro, nella specie titolare di un sub-contratto di mera rilevanza privatistica ed estraneo al rapporto pubblicistico di concessione, anziché della stessa concessionaria (non essendo stato palesato, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, che l’atto di costituzione dell’ipoteca era già stato stipulato).
Ne deriva l’inopponibilità all’Amministrazione comunale della garanzia ipotecaria, essendo il Comune rimasto estraneo al relativo rapporto costituito inter alios e inter privatos, con conseguente declaratoria di carenza di una situazione qualificata in capo ai creditori atta a radicare una loro legittimazione autonoma a ricorrere avverso il provvedimento di decadenza (e gli atti presupposti e connessi).
COM’È STATO POSSIBILE?
Una sola domanda, ancora una volta, sorge spontanea. Com’è stato possibile tutto questo? Un soggetto concessionario (Porto di Imperia Spa) può sottoscrivere un’ipoteca diversa, nella forma e nella sostanza, da quella autorizzata dal concedente (Comune di Imperia), per di più nell’ambito di un’opera pubblica da centinaia di milioni di euro? E ancora, un soggetto concessionario può non comunicare che l’ipoteca sarà a garanzia di un mutuo erogato in realtà a un soggetto terzo?
Se l’ipoteca fosse stata quella autorizzata dal Comune di Imperia, avrebbe avuto un valore pari a 280 milioni di euro o nettamente inferiore? E il mutuo, di conseguenza, sarebbe stato sempre di 140 milioni di euro o nettamente inferiore, con buona pace del ‘porto più bello del Mediterraneo’?
Tutte domande che, a distanza di anni, probabilmente non avranno mai una risposta. Resta però l’amaro in bocca per un’operazione condotta troppo spesso nella totale mancanza di trasparenza. Alla faccia di chi, solo poche settimane fa, per il debito di un centesimo con l’inps si è visto bloccare il lavoro per un mese. C’est l’Italie!
Mattia Mangraviti e Gabriele Piccardo