Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà della tematica riguardante il pignoramento di beni mobili nella casa del debitore, quest’ultimo convivente con altre persone estranee al suo debito. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA
“Buongiorno alcuni anni fa ho chiuso la mia impresa artigiana e ho lasciato alcuni debiti con privati e con Equitalia; adesso vivo e ho la residenza anagrafica con i miei genitori: i creditori possono venire in casa e pignorare i beni di questi ultimi?”
LA RISPOSTA
“Il nostro lettore ci ha inviato un quesito interessante sul pignoramento di beni mobili nella casa del debitore convivente con altre persone estranee al suo debito;
Vediamo intanto in cosa consiste un pignoramento mobiliare e quali conseguenze ha nel nostro caso concreto;
Il pignoramento mobiliare e’ uno dei metodi- in genere, quello utilizzato in via residuale- con il quale il creditore può (cercare di) recuperare quanto gli spetta in forza di un titolo (cioè di un atto con il quale si accerta l’esistenza di un debito e si ingiunge al debitore di pagare) in assenza di beni immobili, stipendi, pensioni o somme depositate in banca o posta di proprietà del debitore.
Vediamo ora a grandi linee come si svolge il pignoramento mobiliare. Dopo la notificazione al debitore del titolo e del precetto, il creditore- in mancanza del pagamento spontaneo del debitore-, potrà far pignorare dall’ufficiale giudiziario i beni mobili presenti ‘nella casa o nell’azienda’ del debitore.
Il pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore potrà avvenire non solo dove il debitore risiede anagraficamente, ma anche in qualunque altro luogo egli si trovi, ovvero anche presso un familiare ove semplicemente dimori senza fissare la residenza – purché non si tratti di ospitalità temporanea-.
E quindi sì, e’ possibile che l’ufficiale giudiziario, presentatosi nel luogo dove il debitore si trova e nel quale conviva con altre persone (estranee al debito), pignori i beni mobili che lì si trovano perché, secondo il Codice, si presume che gli stessi siano di proprietà del debitore.
Per evitare il pignoramento di beni che non siano di proprietà del debitore non sarà sufficiente dichiarare all’ufficiale giudiziario che il bene che sta pignorando sia di qualcun’altro: sara’ necessario instaurare un giudizio ad hoc (opposizione di terzo all’esecuzione) su base documentale, non essendo possibile la prova per testimoni in questo caso.
Se non si dispone della documentazione attestante la proprietà dei beni in capo a persona estranea al debito, l’ufficiale giudiziario potrà quindi pignorare di fatto anche un bene che non sia del debitore. Tale bene, poi, verrà messo all’asta – salvo il caso dell’esito positivo dell’opposizione di terzo che riesca a dimostrare la sua titolarità su quel bene-.
Una volta pignorati, i beni non potranno più essere ne’ asportati ne’ ceduti, pena la commissione di un reato.
Massima attenzione quindi a non coinvolgere altre persone nei propri debiti”.
___________________________________________________________________________________________
Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.
Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.