Regione Liguria ha prorogato al 31 marzo 2018 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket. Non più il 31 dicembre, dunque, ma tre mesi di tempo in più. La proroga di novanta giorni interessa alcune fasce di cittadinanza tra cui: i titolari di pensioni sociali, i disoccupati iscritti negli elenchi del Centro per l’impiego e i titolari di pensione minima.
“La proroga – evidenzia la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale – nasce dalla precisa volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini, nell’ottica della semplificazione delle procedure, in modo da evitare inutili code agli sportelli”.
In Liguria sono oltre 70mila i cittadini – più di 40mila residenti a Genova e nel territorio della Asl 3 – interessati dall’esenzione ticket, che consente, a determinate condizioni di reddito, di non pagare visite specialistiche, esami e farmaci. Per tutti coloro che hanno meno di 65 anni, i certificati devono essere rinnovati prima del bisogno sanitario: “La data del 31 marzo – spiega l’assessore alla Sanità – non è un termine perentorio entro il quale va rinnovata l’autocertificazione. Anche presentandosi agli sportelli dopo quella data non si perde alcun diritto: l’importante è rinnovarla prima di una richiesta medica”.
La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha deciso invece di prorogare automaticamente la validità dei certificati. “A condizioni di reddito invariate – sottolinea l’assessore Viale – gli ultra 65enni e i minori fino a 6 anni non dovranno recarsi agli sportelli della Asl: il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo”.
Infine, le persone titolari di esenzione E02 (disoccupati) in possesso dei requisiti previsti, sono tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua scadenza annuale.
“È importante ricordare – conclude la vicepresidente Viale – che se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl”.
Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Cittadini interessati
I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell’Economia) e in scadenza il 31 dicembre 2017 sono:
– CODICE E01 (cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro).
– CODICE E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
– CODICE E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico).
– CODICE E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
– CODICE EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro).