23 Novembre 2024 15:42

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23 Novembre 2024 15:42

IMPERIA. NOTTE DI CAPODANNO 2018. STOP A PETARDI E A BOTTIGLIE DI VETRO. IL SINDACO CAPACCI FIRMA L’ORDINANZA/ECCO COSA PREVEDE

In breve: Vietata la vendita per l’asporto e il consumo di bevante contenute in bottiglie di vetro.

PETARDICAP

Vietata la vendita per l’asporto e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro. È questo il contenuto dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Imperia per tutelare la sicurezza urbana durante i festeggiamenti del Capodanno 2018. Il divieto sarà valido a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2017 sino alle ore 08.00 del 1° gennaio 2018.

Il provvedimento è stato pensato per evitare il verificarsi di problemi dovuti all’utilizzo scorretto di bottiglie di vetro contenenti bevante che, se consumate in luogo pubblico, potrebbero diventare strumenti pericolosi per l’incolumità cittadina, specialmente in occasioni in cui è presente un grande numero di persone.

ECCO LE ORDINANZE:

Su tutto il territorio del Comune di Imperia ed a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari), è fatto DIVIETO dl vendita per asporto in contenitori di vetro a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2017 sino alle ore 08.00 del 1° gennaio 2018.

A tutti, indistintamente, il DIVIETO di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

A tutti, indistintamente, il DIVIETO di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.

È tassativamente vietato far esplodere botti o petardi o comunque materiale pirico, anche di libera vendita e di qualsiasi tipo, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2017 e sino alle ore 6,00 del 1 gennaio 2018, a tutela della pubblica sicurezza in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2018 ed in particolare è imposto il divieto tassativo ed assoluto nelle aree limitrofe alla manifestazione organizzata nel centro storico di Porto Maurizio, denominata “Aspettando in Via”, indicando in maniera comunque non esaustiva le strade di via Cascione, via XX Settembre, via S. Maurizio, piazza Ricci, piazza Roma, via Mameli, piazza Marconi, corso Garibaldi, via Saffi, via Benza piazza Duomo, via Massabò ed il tratto di viale Mattteotti compreso dal semaforo a via Siffredi, nonché il divieto di esplosione ed uso dei prodotti pirici in tutte le altre aree cittadine frequentate da persone e densamente abitate e nei restanti centri abitati del territorio comunale ed anche in zone isolate, che tuttavia siano soggette a rischio di incendi.

Gli organizzatori della festa dovranno assicurare un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine o la polizia municipale.

RACCOMANDA
in particolare
• di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della
dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di polizia);

• di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

• di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati “giocattoli” e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 18 (diciotto);

• di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare incendi;

• che i settori competenti del Comune provvedano a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell’ordine e all’Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità.

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, è punita con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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