23 Novembre 2024 10:10

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23 Novembre 2024 10:10

IMPERIA. INCHIESTA PISCINA. IL GIUDICE SMONTA LA TESI DELLA PROCURA:”NEPPURE CON ACROBAZIE LOGICO-GIURIDICHE SI PUÒ SOSTENERE IL REATO IPOTIZZATO”/ IL PROVVEDIMENTO

In breve: Ancora il giudice:"Intervenire sulla precaria condizione igienico-sanitaria accertata è compito degli organi amministrativi territorialmente competenti cui spetta il relativo potere-dovere".

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“Le condizioni igienico-sanitarie della piscina interessano senza dubbio l’utenza ma, neppure con acrobazie logico-giuridiche, si può sostenere l’incidenza sull’ambiente esterno”. Sono queste le dure motivazioni con cui il giudice Massimiliano Ranieri non ha accolto la richiesta di convalida del sequestro preventivo della Piscina Comunale Cascione, disposto dalla Procura con l’ipotesi di disastro ambientale.

A seguito della decisione del giudice, nella giornata di oggi, sono stati rimossi i sigilli che impedivano l’accesso all’impianto e sono state avviate le operazioni di sanificazione che dureranno due giorni. Sabato mattina, quindi, la Piscina potrà essere riaperta al pubblico.

IL PROVVEDIMENTO

“…impiantistici, dovuti ad interventi di manutenzione non idonei o non correttamente eseguiti, in parti essenziali del complesso, quali ad esempio il fondo della vasca principale, privo per una parte significativa di piastrelle. Pertanto si ritiene che vi sia un rischio potenziale per la salute e la sicurezza dell’utenza del complesso, in particolare per i nuotatori, se pur in oggi non sono noti allo scrivente episodi di malattia trasmessa attraverso l’acqua di vasca, le docce o il contatto sulle superfici. Aspetto che può essere eventualmente approfondito in successive indagini, afferendo ai dati in possesso del centro di notifica delle malattie infettive della Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio’.

Quanto esposto dai PPMM riportando gli esiti delle verifiche tecniche è ampiamente riscontrabile in atti e, in sintesi, si è poi trasposto nel capo d’imputazione. I fatti materali si possono quindi ritenere acquisiti. Ma non integrano il reato di disastro ambientale colposo, ex art 452 quinquies cp in relazione all’art 452 quater cp, fattispecie sulla cui configurazione giuridica non si rinviene nella richiesta alcuna argomentazione. La legge n 68 del 22/2/2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies) volto a contrastare aggressioni all’ambiente e all’ecosistema recependo quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 ove si impone un modello di tutela dell’ambiente che ponga sanzioni penali a carattere fortemente deterrente per le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie” (cfr Preambolo all’art 5).

Tra quelle incluse nel citato Titolo VI-bis sono incriminazioni cardine: – il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 10.000 a 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna’; – e il delitto di disastro ambientale ex art 452-quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art 434 (c.d. disastro innominato), “abusivamente cagiona un disastro ambientale”.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Aggravante per entrambi delitti – la cui previsione è ristretta dal problematico avverbio abusivamente – è che l’inquinamento o il disastro siano prodotti “in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

LA CONFIGURAZIONE DEL REATO.

Per i due delitti, fermo l’elemento oggettivo, si contempla anche la forma colposa, disponendo ex art 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente) che “se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”.

E se la l’offesa si arresta ad un momento anteriore, ovvero se dalla commissione di tali fatti “deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo’. Nell’art 452 quater cp – in particolare – il primo e il secondo evento di disastro consistono in un’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema irreversibile (n. 1) e la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (n. 2).

Si tratta di danni all’ambiente collocati, in una scala di gravità, al di sopra della compromissione e deterioramento significativi e misurabili dell’ecosistema che integrano l’inquinamento ambientale ex art 452 bis cp, rispetto al quale il disastro è in rapporto di progressione criminosa. Il terzo evento tipizzato dalla nuova fattispecie è quello dell’offesa alla pubblica incolumità “in ragione dello, rilevanza del fatto per l’estensione dell compromissione o dei suoi affetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

IL CASO SPECIFICO

Il dato normativo di riferimento evidenzia dunque che nel caso in esame difetta l’elemento indefettibile della fattispecie contestata, la lesione del bene giuridico protetto, id est l’ambiente. Un bene che include “le condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti) e i patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale” (cfr Corte Cost. sent. n. 210 del 28 maggio 1987). Qui invece si discute delle condizioni igienico-sanitarie di una piscina in impianto interno, condizioni che interessano senza dubbio l’utenza ma di cui, neppure con acrobazie logico-giuridiche, si può sostenere l’incidenza sull’ambiente esterno, ovvero – mutuando le definizioni normative richiamate – su acque o aria, o su porzioni estese o significative di suolo 0 sottosuolo, o su un ecosistema, o sulla biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. E, sul piano giuridico, sarebbe ancor più ardito, quale conseguenza di tale deficit igienico/sanitario della struttura, ipotizzare alterazioni dell’equilibrio dell’ecosistema irreversibili o eliminabili solo con oneri e provvedimenti eccezionali, o che costituiscano un concreto pericolo per la pubblica incolumità per l’estensione degli effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Con le sit raccolte da un genitore dopo il sequestro è emerso il caso di una bimba affetta da una patologia forse collegabile a lezioni individuali di nuoto nella piscina contestata. Ma si tratta di un unico episodio sul quale il padre che lo riferisce si esprime, prudentemente, prospettando cioè dubbi sul nesso causale. Nesso causale che, se fosse provato, farebbe ipotizzare, al più, in presenza del requisito psicologico e della condizione di procedibilità richiesti, una singola lesione colposa, oppure un illecito civile ex artt 2043 e segg cc. Lo stesso dichiarante, inoltre, ignora se vi siano bimbi o persone che hanno frequentato la piscina colpiti da patologie analoghe a quelle della figlia.

E, per incidens, la documentazione medica allegata alle sit da lui rese non indica una patologia immediatamente riconducibile a batteri o a condizioni igienico sanitarie particolari. L’esclusione dell’offesa alla pubblica incolumità, cioè di un evento del disastro ambientale ex art 452 quater cp, esclude altresì uno degli elementi costitutivi del disastro innominato ex art 434 cp.

E, nella vicenda esaminata, manca comunque il disastro stesso, consegnato in questi termini dal giudice di legittimità: “accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé un rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se oppartenenti a categorie diverse, in un modo non precisomente definibile o calcolabile e, altresì, che l’eccezionalità della dimensione de un evento desti un senso di allarme per la effettivo capacitò diffusivo del nocumento” (sez 4, n 45836 del 20/07/2017 Ud, dep 05/10/2017, Rv 27102; conformi: N. 7664 del 2010 Rv 246848, N 15444 del 2012 Rv 253500, N. 14859 del 2015 Rv 263146).

Dunque, gli elementi forniti dal Pm non appaiono idonei a profilare la concreta realizzazione del reato contestato, né di altri reati che consentano la cautela richiesta.

Intervenire sulla precaria condizione igienico-sanitaria accertata è compito degli organi amministrativi territorialmente competenti cui spetta il relativo potere-dovere.

IL DISPOSITIVO

Visto t’art 321 cpp, non convalida il sequestro preventivo dell’impianto e relative pertinenze sio in via Cascione ad Imperia eseguito il 9/1/2018, rigetta la relativa richiesta e manda alla cancelleria per l’immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero richiedente per i provvedimento conseguenti.

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