Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di successione, nello specifico di un testamento senza eredi legittimi. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
LA DOMANDA
“Sig avvocato vorrei avere una certezza: sono una zia senza eredi legittimi; posso donare il mio denaro a chi desidero ora che sono ancora in vita? Poi faro’ testamento da un notaio. Aspetto una sua risposta”.
LA RISPOSTA
“La nostra lettrice è una zia senza eredi legittimi ovvero senza coniuge, discendenti, genitori, altri ascendenti legittimi ed altri parenti in linea collaterale fino al sesto grado (credo intendesse questo) e ci pone un quesito in materia successoria.
In generale – esulando dal caso di specie – in caso di successione in assenza di testamento, i beni vanno ripartiti tra i soggetti indicati negli artt. 565- 568 c.c. ovvero tra gli eredi legittimi sopra elencati.
Diversamente, in caso venga fatto testamento, bisognerà rispettare il vincolo della quota di legittima ovvero sarà necessario riservare una parte di eredità (c.d. quota indisponibile) in favore di taluni soggetti (cioè i legittimari ovvero il coniuge, i figli ed i genitori del de cuius), potendo quindi disporrsi liberamente solo della cosiddetta quota disponibile.
Veniamo ora al nostro caso. La nostra lettrice, per quanto si legge, non ha nessun erede ex artt. 565- 568 c.c.: pertanto, la Legge non ci impone alcun vincolo e si potrà, quindi, disporre nel modo che si vorrà dell’intero asse ereditario, ovvero fare testamento e nominare erede universale una persona a piacimento.
Ritengo pertanto che la lettrice potrà alternativamente fare una donazione in vita dei propri beni oppure decidere per la destinazione degli stessi alla sua morte, con testamento.
Confidando di aver chiarito alcuni dubbi della lettrice porgo cordiali saluti”.
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