24 Novembre 2024 01:53

Cerca
Close this search box.

24 Novembre 2024 01:53

IMPERIA. GUERRA DELL’ACQUA. IL TAR: “ILLEGITTIMO STOP ADEGUAMENTO TARIFFE AMAT”. I GIUDICI BACCHETTANO PROVINCIA E RIVIERACQUA/LA SENTENZA

In breve: Nuovo capitolo dell'annosa querelle sulla gestione del servizio idrico integrato in provincia di Imperia. A scrivere un'altra pagina il Tar della Lombardia, sezione Milano, con una sentenza che...

colaageac

Nuovo capitolo dell’annosa querelle sulla gestione del servizio idrico integrato in provincia di Imperia. A scrivere un’altra pagina il Tar della Lombardia, sezione Milano, con una sentenza che potrebbe aprire nuovi scenari nel “contenzioso” in atto tra Amat, Provincia di Imperia e Rivieracqua.

I giudici del Tar, infatti, hanno accolto il ricorso di Amat e Iren contro l’esclusione dall’adeguamento delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, definendola “illegittima“, disposta dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Esclusione che era stata disposta in quanto Amat non avrebbe consegnato gli impianti a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, ovvero Rivieracqua.

Il collegio, in particolare, sottolinea che “non emerge che il mancato avvio della gestione di Rivieracqua sia effettivamente addebitabile al gestore uscente (Amat, ndr)”, chela mancata presa in consegna degli impianti è dovuta essenzialmente alla circostanza che il gestore entrante (Rivieracqua, ndr) non fosse ancora in grado di farsi carico del servizio” e che “è indubitabile che, fino all’effettivo subentro del gestore d’ambito (Rivieracqua, ndr), il gestore uscente (Amat, ndr) fosse tenuto a continuare a farsi carico sotto ogni profilo della gestione”.

I giudici, inoltre, aggiungono che “il concreto avvio delle procedure di subentro risulta essere stato ritardato per circostanze indipendenti dal comportamento di AMAT”.

In merito all’esclusione dall’adeguamento delle tariffe, i il collegio definisce l’attoillegittimo” in quanto “emerge che AMAT non sia mai stata destinataria di specifiche prescrizioni, da essa disattese, ai fini della consegna degli impianti al gestore entrante e che, anzi, alla società sia stato espressamente richiesto di proseguire nella gestione del servizio, provvedendo a tutti gli interventi necessari, in attesa dell’effettivo subentro di Rivieracqua”.

IL RICORSO

AMAT E IREN

Amat e Iren hanno contestato l’esclusione in quanto “nonostante l’individuazione del gestore d’ambito nella società Rivieracqua, il gestore uscente AMAT non avrebbe mai ricevuto alcun ordine di consegnare gli impianti e avrebbe anzi avuto espressa indicazione di proseguire la gestione fino a quando Rivieracqua non fosse stata in grado di farsene carico; situazione, questa, che non si sarebbe tuttavia ancora verificata, per fatto dello stesso gestore entrante”.

Una ricostruzione contestata sia dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico che dalla Provincia di Imperia, per motivi differenti.

AUTORITA’

Secondo l’Autorità “l’esclusione dall’aggiornamento tariffario conseguirebbe, di per sé, dal dato oggettivo della mancata consegna degli impianti al gestore entrante, a prescindere dalle eventuali prescrizioni appositamente impartite al riguardo. E ciò in quanto il sistema porrebbe a carico del gestore uscente un preciso obbligo di provvedere a quanto necessario all’assunzione del servizio da parte del nuovo gestore”.

PROVINCIA

Secondo la Provincia di Imperia l’”ordine di consegna degli impianti sarebbe stato effettivamente impartito ad AMAT e che la società lo avrebbe, tuttavia, disatteso e avrebbe, inoltre, ostacolato con il proprio comportamento il passaggio della gestione a Rivieracqua”.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione, sciolta mercoledì scorso, 24 gennaio

LA SENTENZA

AUTORITA’

Il Collegio ritiene non condivisibile la ricostruzione della portata delle disposizioni regolatorie proposta dalla difesa erariale.

Le suddette hanno, infatti, un tenore testuale inequivoco, laddove stabiliscono l’esclusione dell’aggiornamento tariffario come conseguenza non semplicemente del fatto oggettivo della mancata consegna degli impianti al gestore entrante, ma della circostanza che tale situazione sia dipesa dalla ‘violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente’.

Non è perciò in linea con il principio ora richiamato la tesi dell’Autorità, secondo la quale l’esclusione dall’aggiornamento tariffario del gestore uscente sarebbe giustificato dal carattere provvisorio della gestione e promuoverebbe l’effettivo passaggio alla gestione d’ambito. Laddove, infatti, la mancata consegna degli impianti non sia dipesa dalla violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto competente, ma imposta dall’esigenza di non interrompere l’erogazione dei servizi idrici, si finirebbe, accedendo alla tesi dell’Autorità, per negare il riconoscimento di costi effettivamente e legittimamente sostenuti da un gestore non rimproverabile per il mancato passaggio delle consegne.

In conclusione deve ritenersi che l’esclusione dall’aggiornamento tariffario non possa disporsi se non laddove il gestore uscente sia responsabile della mancata consegna degli impianti al gestore d’ambito, per non aver prestato la necessaria collaborazione, attenendosi alle prescrizioni impartitegli a tal fine dal soggetto competente.

Occorre quindi stabilire, in punto di fatto, se effettivamente la causa della mancata consegna degli impianti a Rivieracqua sia da riscontrare nel comportamento di AMAT.

Anche a questo quesito deve darsi risposta negativa, atteso che nessuno degli atti indicati dalle parti resistenti fa emergere una responsabilità della società nel mancato avvio della gestione d’ambito.

Anzitutto, non contiene prescrizioni finalizzate alla consegna degli impianti la delibera dell’Assemblea dell’AATO di Imperia n. 29 del 2012 con la quale è stata approvata la convenzione di gestione ed è stato disposto l’affidamento a Rivieracqua del servizio idrico integrato.

E’ vero, infatti, che la delibera afferma l’obbligo per i Comuni di assicurare l’avvio della gestione d’ambito mediante l’affidamento degli impianti al nuovo gestore, e per le società destinate alla cessazione di ‘conferire i rami d’azienda idrici (beni strumentali e personale)’. Tale disposizione, tuttavia, si limita a ribadire obblighi di carattere generale già discendenti dal sistema, in conseguenza dell’individuazione del nuovo affidatario; obblighi peraltro ricadenti anzitutto sui Comuni.

La delibera non contiene, invece, prescrizioni operative concernenti i tempi e le modalità da osservarsi, da parte del gestore uscente e di quello entrante, affinché il primo metta a disposizione e il secondo riceva gli impianti. Conseguentemente, essa non è rilevante ai fini della valutazione del comportamento di AMAT, tenuto anche conto della circostanza che la convenzione di affidamento del servizio a Rivieracqua prevedeva una gradualità nell’assunzione del servizio idrico integrato, stabilendo, in particolare, che il subentro nella gestione, per il territorio del Comune di Imperia, dovesse avvenire entro il termine di tre anni dalla firma della convenzione.

PROVINCIA

La difesa provinciale afferma che un ordine di consegna sarebbe contenuto nella nota della stessa Provincia, in qualità di Ente d’ambito, del 23 dicembre 2013; nota con la quale era stato richiesto a tutti i Comuni l’inventario completo delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, nonché l’elenco del personale da trasferire al gestore entrante e le anagrafiche dei clienti per la fatturazione.

Al riguardo, viene sottolineata la circostanza che la nota si concludeva con l’affermazione che la riconsegna dovesse avvenire in contraddittorio con la Provincia e con immissione nel possesso degli impianti da parte di Rivieracqua. Inoltre, questa nota sarebbe stata girata dal Comune di Imperia ad AMAT, la quale – non a caso – avrebbe fornito riscontro alla Provincia, dichiarando di non voler dare corso a quanto indicato nella nota, da essa contestata, di cui veniva preannunciata anzi l’impugnazione nell’ambito del giudizio già pendente sul riconoscimento della salvaguardia della gestione in atto.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che anche tale nota non rechi prescrizioni di riconsegna nei confronti del gestore idonee a far emergere una violazione degli obblighi di collaborazione di tale soggetto, e ciò per una serie di ragioni.

Anzitutto, la nota del 23 dicembre 2013 non reca un ordine di provvedere immediatamente alla consegna degli impianti, ma si riferisce soltanto ad alcuni adempimenti preliminari alla consegna.

Essa è, poi, rivolta solo nei confronti dei Comuni. Né la portata dell’atto può ritenersi mutata per il mero fatto che AMAT, venutane a conoscenza, vi abbia fornito riscontro.

D’altro canto, a fronte della dichiarazione di AMAT di voler impugnare la nota e di non voler dare corso a quanto in essa indicato, non risulta che l’Ente d’ambito o il Comune abbiano specificamente prescritto al gestore di attenervisi. Né comunque emerge che la mancata consegna degli impianti sia dipesa dall’omessa esecuzione degli adempimenti preliminari indicati nella stessa nota, atteso che – come meglio si dirà nel prosieguo – il concreto avvio delle procedure di subentro risulta essere stato ritardato per circostanze indipendenti dal comportamento di AMAT.

In definitiva, se è vero che AMAT ha promosso un contenzioso per ottenere la salvaguardia della propria gestione e che, quindi, la società aveva interesse a proseguire nell’esercizio dei servizi idrici, non emerge, tuttavia, che il mancato avvio della gestione di Rivieracqua sia effettivamente addebitabile al gestore uscente, secondo quanto sopra detto.

Deve aggiungersi, a questo riguardo, che la documentazione depositata agli atti del giudizio induce semmai a ritenere che la mancata presa in consegna degli impianti sia stata dovuta essenzialmente alla circostanza che il gestore entrante non fosse ancora in grado di farsi carico del servizio.

LA QUERELLE AMAT-RIVIERACQUA

Risulta, inoltre, che soltanto con la deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2016 l’Ente d’ambito Provincia di Imperia abbia dato avvio al procedimento di determinazione dell’indennizzo da corrispondersi al gestore cessato da parte di quello entrante, a fronte della consegna degli impianti. Il valore dell’indennizzo è stato, poi approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 19 maggio 2016.

Secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale determinazione non è stata contestata da Rivieracqua, la quale, tuttavia, non ha provveduto a versare ad AMAT il relativo importo, così sostanzialmente impedendo la consegna degli impianti. Affermazione, questa, non specificamente contestata dalle altre parti, e che deve, perciò, ritenersi provata, ai sensi dell’articolo 64, comma 2 cod. proc. amm.

E ancora in data 14 luglio 2017 la Provincia di Imperia ha disposto la convocazione di un incontro per il successivo 26 luglio, con la partecipazione del gestore entrante e di quello uscente, ‘per definire il cronoprogramma, da sottoporre alla approvazione della prima seduta utile del Consiglio Provinciale, di subentro in tutte le gestioni cessate, suddiviso in più fasi, al fine di definire un percorso effettivamente sostenibile per il gestore unico’.

A fronte di tale situazione di fatto, è pure indubitabile che, fino all’effettivo subentro del gestore d’ambito, il gestore uscente fosse tenuto a continuare a farsi carico sotto ogni profilo della gestione.

Tale obbligo – derivante dalla natura stessa del servizio svolto – è stato, del resto, più volte affermato dall’Ente d’ambito Provincia di Imperia, tra le ultime con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 del 12 febbraio 2015 e con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 24 febbraio 2016, ove si è disposto espressamente che il gestore uscente fosse tenuto a continuare la gestione fino all’effettivo subentro di Rivieracqua, provvedendo anche agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.

 

Condividi questo articolo: