23 Dicembre 2024 03:20

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IMPERIA. PORTO TURISTICO INCOMPLETO, IL TRIBUNALE SCAGIONA IL COMUNE:”INADEMPIMENTI IMPUTABILI SOLO AD ACQUAMARE. I TITOLARI DI POSTO BARCA…”/ECCO LA SENTENZA

In breve: Una sentenza che sembra mettere una pietra tombale sulle richieste danni dei titolari di posto barca. Il Comune, scrive il giudice, non ha nessuna responsabilità per la "mancata ultimazione e consegna" di posti barca, posti auto e cave nautiche

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“La parte attrice già al momento della stipulazione dei contratti preliminari era perfettamente al corrente degli atti amministrativi adottati, considerati dall’attrice stessa in oggi fonte di responsabilità”. Lo scrive il giudice del Tribunale di Imperia, Andrea Saccone, nel provvedimento con il quale ha respinto la richiesta di risarcimento danni, pari a 850 mila euro, avanzata dalla società Ambi Spa, titolare di alcuni posti barca nel porto di Imperia, contro il Comune.

Una sentenza che sembra mettere una pietra tombale sulle richieste danni dei titolari di posto barca. Il Comune, scrive il giudice, non ha nessuna responsabilità per quel che concerne gli inadempimenti di Acquamare (nel frattempo fallita, ndr) per la “mancata ultimazione e consegna” di posti barca, posti auto e cave nautiche.

Nel dettaglio, la Ambi Spa chiedeva la restituzione degli acconti versati (850 mila euro) a seguito della firma, con Acquamare, dei contratti preliminari per l’acquisto di posti barca, posti auto e cave neautiche nel porto di Imperia.

“Risulta documentalmente provato ovvero non contestato – si legge nella sentenza – che il 26/7/2005 con delibera n.54, il consiglio comunale di Imperia approvava il progetto presentato da Porto di Imperia Spa e contestualmente veniva accettato l’ingresso di Acquamare Srl nella Porto di Imperia Spa. In data 0/12/2006 il Comune di Imperia rilasciava a Porto di Imperia Spa la concessione demaniale n.2306 per la realizzazione delle opere portuali e per la gestione. Il 19/02/2007 Porto di Imperia Spa autorizzava l’iscrizione di ipoteca sugli immobili in concessione demaniale a garanzia di finanziamenti bancari.

“Avendo i danti causa dell’odierna attrice stipulato i contratti preliminari in data 7/1 e 12/03/2008, deve certamente presumersi che gli stessi fossero pienamente al corrente delle circostaze alle quali oggi vorrebbero imputare le responsabilità in capo al Comune di Imperia, pertanto, parte attrice, prima di dover affrontare qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ben avrebbe potuto sottrarvisi”.

“Inoltre, anche il nesso di causalità non è stato provato, atteso che, a fronte di un inadempimento certamente imputabile ad Acquamare, non sussiste alcun collegamento reale con i comportamenti del Comune di Imperia che, a ben vedere, non hanno in alcun modo potuto neanche concorrere a cagionare i danni reclamati dall’attore, così come anche riconosciuto dai Giudici Amministrativi che si sono occupati ed hanno sentenziato su vari aspetti dell’annosa vicenda, in modo del tutto favorevole all’operato del Comune di Imperia, respingendo i ricorsi avverso presunte illegitimità degli atti adottati”.

Il giudice non manca di citare la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Porto di Imperia Spa contro l’atto di decadenza della concessione demaniale firmato dal dirigente del Comune di Imperia Pierre Marie Lunghi. A riguardo, si legge “è ulteriore riprova della liceità e legittimità dei comportamenti e degli atti adottati dal Comune di Imperia, il che consente di dichiarare ed affermare l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda risarcitoria proprosta dall’atrice stessa”.

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