Il Comune di Imperia ha modificato la percentuale minima di raccolta differenziata nell’ordinanza di affidamento del servizio di raccolta rifiuti alla Teknoservice. Una variazione che fa seguito alla sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso della società torinese contro la decisione del Comune di Imperia di alzare dal 45 al 65% la percentuale minima di raccolta differenziata da raggiungere per non incorrere nelle penali.
Nel dettaglio, la percentuale fissata dal Comune è pari al 51% per il mese di gennaio, 52% per il mese di febbraio e 53% per il mese di marzo, a crescere poi di un punto percentuale ogni mese nei mesi successivi.
Nella sentenza del Tar, infatti si legge che: “…la percentuale di raccolta differenziata cui fare riferimento per l’eventuale applicazione di penali è quella indicata nel provvedimento sindacale n. 219/2017: 45% per il primo mese di affidamento del servizio (luglio 2017), con incremento di un punto percentuale per ogni mese successivo, fino al 51% per l’ultimo mese (gennaio 2018)”.
L’ORDINANZA DEL COMUNE
ORDINA
al sig. Nicola Benedetto, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, Responsabile Tecnico, Socio di maggioranza, nonché Direttore Tecnico e Responsabile dell’Albo nazionale gestori ambientali dell’Impresa Teknoservice, di:
1) effettuare il Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Imperia, nel periodo dal 1° febbraio 2018 fino alla data del 2 Aprile 2018 compresi, alle condizioni tecniche di cui agli allegati alla precedente Ordinanza n. 42 del 25 gennaio 2016, rettificata con Ordinanza n. 53/16, ed alle condizioni economiche di cui all’Ordinanza n. 346 dei 26 luglio 2016 come sopra riportate ed in particolare fissando l’applicazione delle penali per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata al 52% per il mese di Febbraio 2018 e al 53 % per il mese di Marzo 2018 previo accertamento in ordine alla responsabilità dell’impresa per il mancato conseguimento dell’obiettivo fissato, nelle more della definitiva pronuncia del TAR Liguria in merito al ricorso ivi pendente;
2) conferire i rifiuti indifferenziati e quelli da spazzamento delle strade, qualora avviati a smaltimento, presso l’impianto individuato dalla Provincia di Imperia, denominato “Discarica Pubblica, lotto 6” nei Comuni di Sanremo e Taggia;
3) mantenere l’esercizio del punto di consegna di Via Argine Sinistro quale centro di raccolta dei rifiuti ingombranti costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da mobili, materassi, poltrone, divani, serramenti, RAEE ecc., comunque non pericolosi, provenienti esclusivamente da utenze domestiche o non domestiche in regime di assimilazione con le seguenti prescrizioni:
• tutte le operazioni eseguite nell’area non dovranno creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna o la flora o inconvenienti da rumori e odori;
• il conferimento dovrà avvenire previo riconoscimento dell’utenza tramite documento di identità e attraverso la compilazione di tutte le idonee scritture ambientali volte alla verifica dell’origine dei rifiuti e alla tracciabilità degli stessi;
• le aree di deposito dovranno essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente;
• il deposito dei rifiuti dovrà avvenire per tipologie omogenee secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza;
• il centro dovrà essere aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;
• la Ditta TEKNOSERVICE S.r.l. dovrà quotidianamente provvedere al trasporto dei rifiuti ritirati in via Argine Sinistro al centro di raccolta di via Acquarone, loc. Artallo, e il piazzale dell’area dovrà risultare sempre sgombro da ogni tipo di rifiuto o liquame;
• ogni responsabilità di gestione è da intendersi ad esclusivo carico della Ditta TEKNOSERVICE S.r.l.;
4) gestire il Centro di raccolta sito in Via Acquarone in Loc. Artallo in ottemperanza alle norme gestionali di cui al D.M. 8/4/2008 e s.m.i.;
LA VICENDA
Il sindaco Capacci aveva adottato un’ordinanza , poi revocata in autotutela, che prevedeva la percentuale minima del 45% di raccolta differenziata perché l’obiettivo del 65% era “impossibile da conseguire” per “carenze obiettivamente insite nell’attuale organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti”. Il TAR, accogliendo il ricorso della Teknoservice, ha di fatto ripristinato l’ordinanza 219/2017 che prevedeva la soglia minima di raccolta differenziata al 45%.