23 Dicembre 2024 14:49

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IMPERIA. NON SEGNALÒ IL FERIMENTO DI UN CLIENTE DURANTE UNA RISSA FUORI DALLA DISCOTECA, NEI GUAI ADDETTO ALLA SICUREZZA. IL CASO APPRODA AL TAR/LA VICENDA

In breve: Nell`aprile del 2016, presso una discoteca dell'imperiese, dove il 54enne prestava servizio di addetto alla sicurezza, un acceso diverbio...

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Accusato di non aver segnalato né alle forze dell’ordine né al servizio sanitario di emergenza una colluttazione tra due avventori del locale dove prestava servizio come addetto alla sicurezza, terminata con il ferimento di uno dei contendenti, un 54enne, su proposta della Questura di Imperia, è stato cancellato dall’elenco prefettizio del personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. La vicenda è approdata davanti al Tar Liguria che, nei giorni scorsi, ha confermato il provvedimento di cancellazione.

La ricostruzione della vicenda

Nell’aprile del 2016, presso una discoteca dell’imperiese, dove il 54enne prestava servizio di addetto alla sicurezza, un acceso diverbio tra due avventori, iniziato all’interno del locale, è proseguito nelle immediate vicinanze e degenerato nella rovinosa caduta dalle scale esterne di uno dei contendenti, con conseguente trauma cranico con minima soffusione emorragica subdurale, contusioni escoriate del dorso e lombari“, con prognosi di 15 giorni.

Le contestazioni e il provvedimento di cancellazione dell’elenco prefettizio

Le contestazioni hanno origine dal fatto che “nessuna segnalazione perveniva al riguardo né alle forze dell’ordine né al servizio sanitario di emergenza”. Da qui la decisione del Prefetto di contestare “una condotta incompatibile con le funzioni di tutela dell’incolumità e della salute delle persone, nonché con i connessi obblighi di concorso nelle procedure di primo intervento e di immediata segnalazione alle forze di polizia e alle altre autorità“.

Il ricorso al Tar

Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio di forma (nullità della notifica effettuata direttamente all’amministrazione intimata in luogo della competente Avvocatura dello Stato”), ma ha anche precisato di ritenerlo infondato “atteso che la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell’episodio che ha dato origine al gravato provvedimento risulta incompatibile con gli obblighi di tutela dell’incolumità dei presenti imposti al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”.

 

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