Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà di affidamento condiviso e trasferimento all’estero. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
La domanda
Sono separato, mia moglie è straniera e abbiamo un figlio che il Giudice ha collocato presso di lei con affidamento condiviso. Mia moglie ogni tanto mi minaccia dicendo che prende il bambino e torna nel suo paese: può farlo? Quali diritti ho io? Grazie.
Il parere
Il nostro lettore ci pone un quesito interessante e stretta attualità, data la crescente presenza di matrimoni misti. In caso di manifestazione di volontà di un genitore di recarsi all’estero con il figlio minore contro la volontà dell’altro.
Il codice civile, all’art. 337 ter, codifica il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori: da entrambi deve ricevere educazione e istruzione, deve conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di crisi del matrimonio, la legittimità del trasferimento va valutata, quindi, in relazione al diritto dei figli ad avere rapporti, supporti (materiali e non) e cure da entrambi i genitori.
Pertanto, il principio cardine è il centrale interesse del minore: per una crescita serena, di cosa necessita il figlio minore?
Questo, il quesito centrale. Si osserva che spesso il diritto del minore ad avere entrambe le figure genitoriali vicine comprime la libertà di spostamento dei genitori, tuttavia non è regola matematica dipendendo da caso a caso, secondo l’apprezzamento del Giudice.
Le pronunce della giurisprudenza non sono uniformi variando da caso a caso posto che i dettagli della situazione di fatto fanno la differenza in questi casi
Si segnala in tema di affido condiviso la sentenza 12 luglio 2010 della Corte d’Appello di Perugia, secondo la quale non può ottenere l’affido condiviso il genitore che, a causa dei forti contrasti con l’altro genitore, minacci di portare il figlio all’estero.
In conclusione, in caso di affidamento condiviso, se vi è contrasto tra i genitori sul trasferimento all’estero sarà il Tribunale a decidere quale sia l’interesse del figlio minore in concreto, con ogni conseguenza del caso: non sempre i desideri del genitore realizzano il benessere dei figli.
__________________________________________________________________________________________
Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.
Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con Oggetto:“Consulenza legale”.