24 Dicembre 2024 03:28

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IMPERIA: RIFIUTI, IL TAR BOCCIA L’OPERATO DELL’EX AMMINISTRAZIONE CAPACCI: “PROTRATTO SITUAZIONE DI INERZIA PER 2 ANNI E MEZZO”/LA SENTENZA

In breve: E' una sentenza tranciante quella pronunciata dal Tar Liguria in merito alla querelle tra il Comune di Imperia, segnatamente l'ex amministrazione Capacci, e la Teknoservice

tar capacci martello rifiuti agosto 2018

E’ una sentenza tranciante quella pronunciata dal Tar Liguria in merito alla querelle tra il Comune di Imperia, segnatamente l’ex amministrazione Capacci, e la Teknoservice, società incaricata della gestione del servizio di raccolta rifiuti a Imperia.

I giudici, infatti, con l’ultima sentenza, depositata oggi, mercoledì 22 agosto, hanno bocciato in toto la linea del Comune di Imperia, contestandone sia il ricorso continuo a ordinanze contingibili urgenti per prorogare la gestione del servizio in capo a Teknoservice, sia l’applicazione delle penali alla società torinese per il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata, annullando tutti gli atti contestati e condannando il Comune al pagamento delle spese legali per un importo pari a 4.500 euro.

Le ordinanze

Sul ricorso alle ordinanze contingibili urgenti per la proroga del servizio di raccolta rifiuti in capo a Teknoservice, il Tar condanna in maniera inappellabile il Comune.

“In linea di principio – scrivono i giudici – l’ordinanza contingibile e urgente potrebbe essere utilizzata per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti in presenza di una situazione emergenziale, imponendo all’impresa l’erogazione delle relative prestazioni.

Va esclusa, invece, la possibilità di utilizzare l’ordinanza medesima per fronteggiare esigenze ordinarie o prevedibili ovvero per porre rimedio a criticità determinate dall’inerzia dello stesso Ente locale.

Nel caso in esame, a causa della risoluzione del contratto con il precedente gestore, l’Amministrazione era stata costretta a fronteggiare una situazione eccezionale.

Tuttavia, il carattere meramente temporaneo della soluzione adottata con la prima ordinanza del 23 luglio 2015, avente durata semestrale per una scelta liberamente adottata dallo stesso Ente locale, imponeva di attivarsi immediatamente per garantire la continuità del servizio con gli strumenti ordinari”.

I giudici criticano aspramente l’immobilismo del Comune sul fronte raccolta rifiuti.

“Nel lungo lasso di tempo seguito all’adozione del primo provvedimento – scrivono – non è stata avviata una gara pubblica per l’individuazione del nuovo affidatario, né sono stati assunti atti concretamente intesi alla realizzazione di forme alternative di gestione.

Il Comune di Imperia, quindi, ha protratto una situazione di sostanziale inerzia per due anni e mezzo circa, nel corso dei quali le uniche misure concrete hanno comportato la proroga dell’affidamento autoritativo all’impresa ricorrente.

In tale contesto, erano certamente venuti meno i presupposti di imprevedibilità che avrebbero legittimato l’adozione di provvedimenti extra ordinem, sicché l’impugnata ordinanza contingibile e urgente, di fatto, è stata utilizzata quale strumento ordinario per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. 

Né sono state offerte spiegazioni in ordine alle ragioni che avrebbero impedito l’applicazione di soluzioni maggiormente rispettose della libertà d’impresa, quale la rinnovazione del confronto concorrenziale semplificato (“indagine di mercato”) che aveva preceduto il primo affidamento autoritativo”.

Le penali

Il Tar critica duramente il Comune anche per l’applicazione delle penali alla Teknoservice per il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata, tema su cui il Tar si era già espresso in passato, con esiti identici.

All’origine delle contestazioni il fatto che le percentuali imposte dal Comune (da un minimo del 45% a un massimo del 65%) risulterebbero impossibili da raggiungere con le modalità di raccolta differenziata adottate dal Comune, ovvero con i cassonetti e non con il porta a porta. 

“Pur potendo pretendere che il livello delle prestazioni fosse conforme a requisiti di efficacia ed efficienza –  scrivono i giudici – l’Amministrazione resistente non era certo legittimata ad imporre condizioni antieconomiche né, tantomeno, ad utilizzare le sanzioni per sopperire alle carenze organizzative del servizio.

Vanno richiamati, in tal senso, i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel quale si riferiva che il traguardo del 65% di raccolta differenziata era stato raggiunto nel 2013 solamente dai Comuni che si avvalgono di sistemi di raccolta porta a porta o domiciliare“.

 

 

 

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