24 Dicembre 2024 00:06

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Diano Marina: i calcoli sono errati, Tar annulla multa del Comune per abusi edilizi in frazione Muratori/La storia

In breve: Il Tar ha annullato il provvedimento riscontrando degli errori da parte del Comune di Diano Marina nel computo dell'oblazione, condannando l'ente al pagamento di 2 mila euro di spese legali.

Il Tar Liguria ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Diano Marina, nel 2017, ha disposto il pagamento di un’oblazione, per l’accertamento di conformità edilizia, pari a 12.371,39 euro, e di una sanzione pari a 1.033 euro, per le opere di sistemazione esterna di un appartamento posto al primo piano di una villetta bifamiliare in frazione Muratori.

Nel dettaglio, il Tar ha annullato il provvedimento riscontrando degli errori da parte del Comune di Diano Marina nel computo dell’oblazione, condannando l’ente al pagamento di 2 mila euro di spese legali.

Diano Marina: il calcolo dell’oblazione è errato, il Tar annulla il provvedimento del Comune. La ricostruzione

Nel dettaglio, con provvedimento del 17 dicembre 2013, il Comune di Diano Marina aveva ordinato la demolizione delle opere eseguite presso l’immobile, parte del complesso “Residenza ai Vecchi Ulivi”, in quanto in totale difformità e in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Le contestazioni del Comune, in particolare, erano “la diversa localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza, l’ampliamento volumetrico, e la modifica della destinazione d’uso”.

Nel gennaio del 2014, i proprietari dell’immobile, pur ritenendo “la conformità delle opere in contestazione alla disciplina urbanistica edilizia e paesaggistica, avevano presentato un’istanza di sanatoriaal solo fine di evitare la assunzione di provvedimenti illegittimi e fonte di inevitabile contenzioso“.

Venendo ai tempi più recenti, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio, il Comune di Diano Marina ha assentito l’accertamento di compatibilità paesaggistica con provvedimento del 15 aprile 2015 e, con nota del 27 novembre 2017, ha chiesto ai titolari dell’immobile il pagamento dell’oblazione amministrativa dovuta per l’accertamento di conformità edilizia, quantificata nell’importo di 12.371,39 euro, oltre alla sanzione di 1.033 euro per le opere di sistemazione esterna.

Un’oblazione calcolata applicando la tariffa relativa alla nuova costruzione di fabbricati residenziali, moltiplicata per la superficie utile dell’unità immobiliare.

Diano Marina: il calcolo dell’oblazione è errato, il Tar annulla il provvedimento del Comune. Le motivazioni dei giudici

Con ricorso il ricorso al Tar, i proprietari dell’immobile hanno denunciato l’erroneo conteggio dell’importo dovuto a titolo di oblazione sull’intera superficie utile dell’appartamento di proprietà.

“Emerge dal provvedimento impugnato – scrivono i giudici – che l’oblazione per il rilascio dell’accertamento di conformità è stata quantificata nell’importo pari al doppio del contributo di costruzione calcolato su una superficie di 40,69 mq.

L’elaborato grafico redatto dal geom. Danilo Forte, a suo tempo incaricato dal Comune di Diano Marina per la verifica del rispetto delle norme sulla lottizzazione dell’area, dimostra, però, che l’unità immobiliare dei ricorrenti è sostanzialmente conforme allo stato approvato mediante il permesso di costruire rilasciato in sanatoria nel 2004, risultando solamente un minimo scostamento superficiario in aumento (un metro quadrato circa).

Tale documento, prodotto da entrambe le parti in causa, era stato posto a fondamento dell’ordine di demolizione.

Ciò premesso, a fronte di una realizzazione quasi completamente rispettosa del progetto sotto il profilo dimensionale, avrebbero dovuto essere chiarite le ragioni in forza delle quali si è ritenuto di configurare un intervento in totale difformità.

La pacifica traslazione del fabbricato sull’area di pertinenza, infatti, non autorizza tale qualificazione né consente di configurare una variazione essenziale, poiché non è stato dimostrato l’eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti dall’art. 44, comma 2, lettera c), l.r. Liguria n. 16/2008.

La criptica definizione di ‘locale pluriuso’ utilizzata dall’Amministrazione, inoltre, non vale a dimostrare l’intervenuta modifica della destinazione d’uso del piano interrato, assentito come locale di sgombero.

Né vale opporre che gli interessati avrebbero prestato acquiescenza alla ricostruzione giuridica operata con l’ingiunzione di demolizione, poiché la successiva istanza di accertamento di conformità conteneva espressioni chiaramente incompatibili con l’eventuale volontà di accettarne incondizionatamente gli effetti.

Ne consegue, con assorbimento delle ulteriori doglianze relative alla richiesta di pagamento della somma di 12.371,39 euro che il provvedimento impugnato è meritevole di annullamento in parte qua e che l’Amministrazione dovrà computare l’oblazione sulla base della superficie effettivamente accertata come abusiva.

Quanto all’ulteriore richiesta di pagamento della somma di 1.033 euro per le opere di sistemazione esterna, autonomamente contestata, è fondata la doglianza relativa all’omessa descrizione degli abusi in questione, di cui parte ricorrente non riconosce l’esistenza.

Il Comune di Diano Marina, pertanto, dovrà rideterminarsi anche a tale riguardo, chiarendo la natura dell’attività abusiva e il suo riflesso sull’importo da corrispondere a titolo di oblazione”.

 

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