E’ ormai chiaro che, trascorso un primo periodo iniziale di tolleranza (che parrebbe coincidere con il mese di febbraio), il Comune di Imperia comincerà a sanzionare i cittadini che effettueranno in modo scorretto la raccolta differenziata.
Dal Comune di Sanremo sono giunte notizie poco confortanti, come, per esempio, quella di controlli a tappeto in tutta la città con l’utilizzo di telecamere e l’emissione di oltre 600 contravvenzioni nei primi sei mesi del 2018.
La raccolta a differenziata deve avvenire con la preventiva separazione dei rifiuti per tipologia di materiale e il conseguente deposito negli appositi contenitori colorati forniti ai cittadini per le singole utenze (cosi come per i condominii fino ad otto condomini), oppure negli appositi bidoni collettivi carrellati per i condominii con più di nove utenze, secondo le disposizioni di legge e del regolamento comunale.
Ad ogni utenza singola o condominiale è abbinato un “innovativo sistema tecnologico” di controllo posizionato su ciascun bidone che permetterà all’operatore ecologico di conoscerne il proprietario. In caso di conferimenti errati, l’operatore apporrà sul mastello un adesivo di mancato ritiro, con una sintetica indicazione del problema rilevato (es: sacchetto organico non conforme, presenza di rifiuti diversi da quelli a cui il mastello è dedicato, eccetera) (come riporta il sito del Comune).
Pare certo che vi sarà un primo periodo di “rodaggio” del nuovo sistema di raccolta durante il quale le sanzioni per coloro che effettueranno male la raccolta differenziata verranno applicate al verificarsi della terza violazione.
“In caso di conferimenti errati, l‘operatore apporrà sul mastello un adesivo di mancato ritiro, con una sintetica indicazione del problema rilevato (es: sacchetto organico non conforme, presenza di rifiuti diversi da quelli a cui il mastello è dedicato, eccetera)” (come riporta il sito del Comune).
In ogni città dove è applicato il sistema “porta a porta” i regolamenti comunali sanzionano in varia misura il mancato rispetto delle corrette modalità di raccolta, conferimento e smaltimento, punendo lo smaltimento non conforme per l’errata differenziazione dei materiali, il deposito fuori dalle aree di raccolta o dagli appositi contenitori, ovvero al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti, come pure l’uso errato dei contenitori, ed anche lo smaltimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.
Pertanto chiunque commetta un errore nel fare la raccolta differenziata riceve la notifica di una sanzione, contro la quale è possibile fare ricorso. Si parte dal presupposto che la sanzione deve arrivare a chi materialmente ha commesso l’errore, cioè a chi effettivamente è stato individuato dalle autorità come trasgressore ed autore dell’illecito.
Se il soggetto sanzionato ritiene di essere responsabile dell’infrazione deve presentare ricorso dichiarando (e possibilmente dimostrando) di non avere commesso quell’illecito.
La circostanza che i bidoni per le utenze singole debbano essere posti all’esterno dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo non può far altro che ingenerare maggiori problematiche sull’identificazione dell’autore della violazione.
Si ritiene che gli organi incaricati di verificare il rispetto della normativa nazionale (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il c.d. codice dell’ambiente) e locale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti non possano accertare e contestare violazioni sulla base di “mere presunzioni”, e che, invece, costoro debbano dimostrare l’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al cittadino multato.
A questo proposito il Giudice di Pace di Mascalucia, con sentenza del 18 ottobre 2016 n. 508, ha stabilito che: “Il rinvenimento di documenti all’interno di un sacchetto contenente rifiuti, anche se riconducibili ad un determinato soggetto, non è sufficiente per ascrivere al medesimo la responsabilità di una violazione in materia di raccolta differenziata”.
Proprio in tema di conferimento errato dei rifiuti si pone una vera e propria questione per quanto riguarda i contenitori condominiali, e cioè chi paga la sanzione se il bidone della spazzatura condominiale contiene oggetti diversi da quelli indicati nel regolamento comunale sulla raccolta differenziata?
Le amministrazioni comunali si dividono in merito all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento della sanzione. Secondo alcuni Enti sarebbe da infliggere solo al condomino ‘sbadato’, secondo altri Municipi la sanzione sarebbe da imputare al condominio, per altri ancora solo a carico della persona che ha violato le norme sul conferimento (soggetto che potrebbe non essere un condomino, come, ad esempio, un familiare non proprietario dell’alloggio, un ospite, ecc.).
Il Tribunale di Torino, in una pronuncia del 1° marzo 2018, sancisce che il condominio non è tenuto a pagare la multa irrogata dal Comune dal momento che la responsabilità di chi viola una norma amministrativa è solamente di tipo personale. Infatti non farebbe parte degli oneri del Condominio quello di vigilare il comportamento dei singoli condomini in merito al rispetto delle norme in materia di raccolta differenziata.
Questo perché l’art. 3 della legge n. 689/1981 prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”
Quale controllo dovrebbe quindi compiere il Comune prima di irrogare la sanzione?
Secondo il sopra riferito orientamento, il Comune dovrebbe individuare il singolo responsabile della violazione, tenendo presente che non è automatico che questo sia il proprietario del singolo appartamento (perché potrebbe trattarsi dell’inquilino o del comodatario).
La sentenza ha testualmente espresso che “la responsabilità di chi commette un’infrazione è personale e il Condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno’, ..omissis…‘nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione’. …omissis… pertanto si deve escludere, anche sotto questo profilo, l’esistenza di una posizione di garanzia del Condominio che è mero ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti.”
Detta decisione è stata fortemente criticata da alcuni Sindaci, perché potenzialmente dannosa, in quanto potrebbe creare una giurisprudenza che non sanziona i comportamenti incivili dei soggetti che vivono all’interno di un condominio.
Orientamento completamente opposto è quello del Tribunale di Milano.
Con la recente sentenza n. 1047 del 13.2.2018, invocando l’art. 6 della stessa legge n. 689/1981, i giudici ritengono che il condominio sia tenuto a rispondere in via solidale al pagamento della multa con il singolo condomino colpevole.
“Tanto premesso vale osservare altresì come la sanzione sia stata all’evidenza irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 legge 689/81. Infatti il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini ma da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio. …..omissis..
In tale contesto il Condominio, tramite l’amministratore, si presenta di fronte ai terzi che interagiscono con i singoli condomini quale soggetto in grado di manifestare la volontà dei condomini come espressa in assemblea e, con tale delega, intrattiene anche rapporti giuridici con i terzi. c Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all’interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condomini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio.
Secondo il giudice milanese spetta, quindi, al Condominio curare una raccolta corretta.
I vari condomini sono invece legati al Comune solamente dal rapporto di pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti.
Chi risponde della violazione nel caso di un nucleo familiare?
Normalmente nel caso di violazione di norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti avviene che la sanzione sia inviata al titolare dell’appartamento in quanto soggetto preposto al pagamento della tassa rifiuti.
Tale ‘automatismo’ opera per via della presunzione che egli sia il soggetto responsabile della violazione in quanto tenuto al controllo dei bidoni e relativo contenuto.
Questo ragionamento è ritenuto sbagliato ed ingiusto dal Giudice di Pace di Napoli.
Con la sentenza del 31.08.2016 il giudice partenopeo sostiene che in questo modo si corre il rischio di attribuire a un soggetto una responsabilità di tipo oggettivo per i comportamenti degli altri appartenenti al nucleo.
Dato che per le sanzioni amministrative vale, al pari di quelle penali, il principio di responsabilità personale, e non oggettiva, un soggetto non può essere chiamato a rispondere degli illeciti di tutti gli altri soggetti.
La sanzione sarà quindi illegittima nel caso in cui non sia possibile indicare con precisione il trasgressore della norma amministrativa.
Tuttavia non occorrerà attendere molto tempo per comprendere quale sarà l’orientamento del comune di Imperia circa l’applicazione delle sanzioni, i soggetti a cui notificare i verbali di accertamento e una volta depositanti i primi ricorsi contro le ingiunzioni di pagamento, quale sarà l’orientamento del Giudice adito.
Il Presidente di Ape Confedilizia Imperia
Avv. Paolo Prato.