23 Dicembre 2024 20:43

23 Dicembre 2024 20:43

Imperia: cantiere Ferrovia, operaio grave dopo infortunio sul lavoro. Due condanne in Tribunale/La sentenza

In breve: I fatti risalgono al 2012, quando il lavoratore cadde da una passerella priva di parapetti di protezione durante i lavori di realizzazione della nuova linea Andora-San Lorenzo al Mare.

Due condanne a 2 e 10 mesi di reclusione e due assoluzioni perché “il fatto non sussiste”. È questa la sentenza pronunciata dal giudice monocratico Chiara Bosacchi, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 febbraio, in Tribunale a Imperia, nell’ambito del processo che vedeva imputate quattro persone con l’accusa, a vario titolo, di lesioni personali aggravate. Vittima Faik Elshani, operaio 49enne.

I fatti risalgono al 2012, quando il lavoratore cadde da una passerella priva di parapetti di protezione durante i lavori di realizzazione della nuova linea Andora-San Lorenzo al Mare, nel cantiere a Oneglia, procurandosi gravi lesioni alla testa.

In particolare il 49enne rimediò “lesioni personali gravi consistenti in un trauma contusivo-fratturativo polidistrettuale con particolare interessamento cranico da cui è derivata una malattia della durata superiore a gg. 40”.

Operaio cadde dalla passerella del cantiere della nuova ferrovia: la sentenza in Tribunale

Nel dettaglio, i quattro imputati a processo erano Giuseppe Vozza, datore di lavoro delegato della ditta Ferrovial, difeso dall’avvocato Luca Jacopo Lauri  del Foro di Milano, Emanuela Faglia, datore di lavoro dell’infortunato quale legale rappresentante ed Amministratore Unico della ditta LE.VI Costruzioni Srl, difesa dagli avvocati Giorgio Carozzi e Luca Dozio del Foro di Milano, Venanzio Chiappini,  capocantiere preposto della ditta Ferrovial, e Antonio La Greca, capocantiere e preposto, in assenza di Chiappini, il 20 ottobre, giorno dell’incidente, difesi dall’avvocato Maurizio Temesio del foro di Imperia.

“In cooperazione colposa tra loro – scriveva il Magistrato – per colpa, consistita in negligenza ed imprudenza, nonché nell’inosservanze di legge, cagionavano al lavoratore, che nell’espletamento di mansioni lavorative, stazionando su un tratto di passerella di una macchina cassaforma priva di parapetti di protezione contro la caduta accidentale (in quanto intenzionalmente rimossi), precipitava al suolo da un’altezza di metri 2.5, lesioni personali gravi”.

Il giudice Bosacchi ha assolto Giuseppe Vozza ed Emanuela Faglia perché il fatto non sussiste, mentre ha condannato Antonino La Greca e Venanzio Chiappini rispettivamente a 2 e 10 mesi di carcere (pena sospesa). Inoltre, il giudice, ha disposto una provvisionale, in attesa di una quantificazione in sede civile, di 50 mila euro a favore della parte civile.

Il Pubblico Ministero Lorenzo Fornace, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto anche la condanna di Vozza (4 mesi di carcere) e di Faglia (2 mesi di carcere), ma il giudice non è stato dello stesso avviso. Mentre per gli altri due imputati, Chiappini e La Greca, aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi e 4 mesi di reclusione (con pena sospesa). 

Le accuse per i quattro imputati

VOZZA – È accusato di  aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura (la macchina cassaforma) non conforme ai requisiti di sicurezza. Assolto

FAGLIA – Accusato di aver adibito il lavoratore Faik Elshahi a lavori in quota in assenza di adeguate protezioni atte ad eliminare il pericolo di caduta. Assolto 

CHIAPPINI – Accusato dia ver intenzionalmente fatto rimuovere i parapetti di protezione contro la caduta accidentale in origine installati sulla macchina cassaforma, senza poi farli in seguito ripristinare, così esponendo i lavoratori ad una situazione di grave pericolo della cui presenza inoltre ometteva di informarli. Condannato a 10 mesi di reclusione (pena sospesa)

LA GRECA – Accusato di aver omesso di sovrintendere e vigilare sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, essendo la macchina cassaforma priva di parapetti di protezione contro la caduta accidentale, e, qualora fosse consapevole di ciò, omettendo di inibire le lavorazioni in quota sulla cassaforma in questione e di conseguenza segnalare tempestivamente al datore di lavoro la condizione di pericolo. Condannato a 2 mesi di reclusione (pena sospesa)

 

Condividi questo articolo: