24 Novembre 2024 02:11

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24 Novembre 2024 02:11

Reddito di Cittadinanza: mercoledì 6 marzo al via le domande/Ecco come funziona

In breve: A un anno dalle elezioni politiche, sta per concretizzarsi una delle misure più attese da moltissimi italiani, ovvero il "Reddito di Cittadinanza".

A partire da domani, mercoledì 6 marzo, sarà possibile presentare domanda per ottenere il “Reddito di cittadinanza”, la misura di contrasto alla povertà e alla disoccupazione, varata dal Governo gialloverde, cavallo di battaglia del M5S durante la campagna elettorale.

Reddito di Cittadinanza: domani al via alle domande

A un anno dalle elezioni politiche, sta per concretizzarsi una delle misure più attese da moltissimi italiani, ovvero il “Reddito di Cittadinanza”.

Da domani, sarà possibile fare domanda online sul sito del Reddito di cittadinanza, attraverso l’utilizzo della propria identità digitale Spid, oppure presso le sedi CAF o negli uffici postali, compilando il modulo Inps. Il termine per la presentazione della richiesta è il 31 marzo.

Dopo aver presentato richiesta, sarà l’INPS a verificare i requisiti. In caso di risposta affermativa, sarà possibile ritirare la propria Card presso l’ufficio postale indicato.

Per poter usufruire del Reddito di Cittadinanza, sarà necessario sottoscrivere un “patto per il Lavoro”, ovvero un “percorso personalizzato” di accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. 

Reddito di Cittadinanza: i requisiti necessari

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

  • Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

  • Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  1. un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
    un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  2. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
  3. un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
  • Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  1. autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  2. navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

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