“Concezione feudale del pubblico ufficio”. È un’ordinanza tranchant quella con la quale il Tribunale del Riesame di Genova si è espresso in merito al ricorso presentato dalla Procura di Imperia e avverso al provvedimento con cui il Gip Massimiliano Rainieri aveva respinto la richiesta di convalidare l’arresto, per peculato, della preside dell’Ipsia Anna Rita Zappulla.
Nelle 9 pagine di ordinanza, i giudici Marina Orsini, Massimo Cusatti e Cristina Dagnino, oltre ad aver disposto la sospensione dal servizio, per 12 mesi, della preside, non hanno risparmiato parole dure verso la dirigente e mosso critiche alle decisioni adottate dal Gip, bocciando in toto la derubricazione del reato in peculato d’uso.
La Preside Zappulla, lo ricordiamo, era stata arrestata dai Carabinieri il 13 aprile scorso per aver utilizzato impropriamente, per circa due mesi, l’auto della scuola. Il caso era stato trattato anche dal programma tv “Le Iene”.
Il profilo di Anna Rita Zappulla: “convinta che collaboratori e dipendenti debbano atteggiarsi nei suoi confronti quali fedeli vassalli”
“Oltre ad aver manifestato una non comune disinvoltura nel servirsi di un bene di natura pubblica come se fosse proprio soltanto perché l’autovettura di sua proprietà era rimasta danneggiata in un sinistro – scrivono i giudici – ha rivelato un’animosità incompatibile con i suoi doveri d’ufficio nei confronti di un soggetto, l’ex vicario Luca Ronco, che s’era ‘permesso’ di segnalare l’indebito utilizzo da parte di essa Zappulla di un veicolo in dotazione all’istituto scolastico;
il P.M. ha riportato nell’atto di impugnazione il testo della comunicazione inviata al medesimo Ronco, già in data 17 aprile u.s., – il giorno successivo a quella della propria scarcerazione -, di revoca della nomina a collaboratore primo, dovuto ad ‘alcuni suoi comportamenti risultati in contrasto con il rapporto di fiducia instauratosi fino alla data odierna‘: il che rivela una concezione in qualche modo ‘feudale’ del pubblico ufficio da parte dell’indagata, evidentemente convinta che i beni in dotazione e quest’ultimo siano da lei apprendibili ad libitum e che i suoi collaboratori e dipendenti debbano atteggiarsi nei suoi confronti quali fedeli vassalli, degni di immediata punizione non appena mostrino di non condividerne le aspettative.
Anzi, è proprio tale manifesta volontà ritorsiva, anch’essa espressiva di una perversa concezione del munus pubblico di cui è investita – a concorrere a delineare a carico della Zappulla anche il rischio della recidiva specifica, intesa sia come pericolo della commissione di nuovi reati della stessa specie (la reiterazione di condotte di peculato del medesimo o di altri beni in dotazione a taluno degli istituti presso i quali ella presta servizio) o della stessa indole (quale l’abuso d’ufficio astrattamente ravvisabile nei comportamenti ritorsioni verso collaboratori e dipendenti prospettati dal P.M., al quale è rimesso ogni eventuale approfondimento al riguardo)”.
Peculato e non peculato d’uso
“Quella che è mancata nel caso in specie ai fini della configurazione in capo alla Zappulla di un peculato d’uso è stata la puntuale ricognizione da parte sua, dopo ogni condotta di illecito utilizzo del veicolo in quesitone, della proprietà del bene in capo all’istituto scolastico che lo aveva in dotazione; l’aver lasciato la Toyota Corolla in questione parcheggiata sotto casa nottetempo, come fosse stata la sua, ne ha comportato la totale appropriazione e non solo il mero spossessamento, sicché scolora totalmente il dato costituito dalla durata di tale condotta, non particolarmente protratta nel tempo, ma decisamente ‘totalizzante’ in termini di impatto circa la disponibilità di quel bene pubblico da parte degli altri aventi diritto.
Va ribadito, infatti, che l’art. 314 è cristallino nel postulare, per la configurabilità del peculato d’uso, non soltanto la temporaneità dell’uso del bene, ma anche la sua immediata restituzione, in relazione al cui obbligo nemmeno è consentito coltivare dubbi di sorta in forza degli argomenti prospettati al riguardo dalla difesa.
Le repliche alle tesi della difesa
Non è pensabile, invero, che la Zappulla abbia parcheggiato la vettura di proprietà dell’istituto sotto casa perché non sapeva se riconsegnarla presso la sede principale di Imperia o presso la succursale di Sanremo (dove, per altro, non risulta che l’indagata l’abbia mai comunque lasciata), con la sottesa allegazione al riguardo di una sorta di errore di diritto, si legge ‘assoluta buona fede’ nella memoria difensiva.
Errore di diritto che, in primo luogo, non è configurabile a fronte della stessa levatura del ruolo dirigenziale ricoperto dall’appellata in seno all’istituto e che comunque, in secondo luogo, non sarebbe di certo scusabile a mente dell’art. 5 c.p.: norma che non può certo essere invocata per sostenere, come pure ha adombrato la difesa, che l’indagata si sia risolta a ‘far propria’ la vettura in dotazione all’istituto scolastico addirittura a seguito di una pletora di compiacenti inviti – per inciso ad oggi non riscontrati – da parte di personale docente e amministrativo in servizio presso il ‘Marconi’ di Imperia, come se la faciloneria sottesa a un simile atteggiamento – ove mai effettivamente verificatosi – potesse autorizzare la dirigente a venire meno, proprio nella posizione apicale da lei rivestita, ai doveri inerenti al suo pubblico ufficio.
Nè rileva la circostanza che aveva lasciato le relative chiavi di riserva nella segreteria: si tratta, invero, di un particolare del tutto accessorio e superfluo nell’ottica del tipo di ‘appropriazione’ indebita posta in essere dall’indagata, la quale non s’è certo predisposta ad alienare la vettura a terzi come fosse propria, ma l’ha utilizzata come se lo fosse per le sue esclusive finalità personali; rispetto al perseguimento di queste ultime, d’altronde, è risultato del tutto inutile, per gli altri aventi diritto all’utilizzo della vettura, disporre del secondo mazzo di chiavi una volta preso atto che il veicolo gravitava stabilmente nel sanremese – a una certa distanza dal luogo di custodia delle relative chiavi di riserva – per esclusiva volontà della dirigente scolastica, mentre la chiara attribuzione della proprietà del mezzo riportata sulle fiancate è risultata, in tale ottica, addirittura una potenziale fonte di ulteriore legittimazione agli occhi dei terzi per la Zappulla, abilitata per ciò solo a spacciarsi come avente diritto ‘nella qualità’ a girare nel ponente ligure, oltre confine e nel torinese a bordo della vettura intestata a un istituto scolastico presso il quale ella svolgeva le funzioni di dirigente”.
I dubbi sulle decisioni del Gip
“Non si comprende l’affermazione del primo giudice secondo cui ‘non risulta che vi sia stata una sottrazione alla destinazione pubblicistica originaria del mezzo, che è rimasto a disposizione dell’ente per eventuali impieghi istituzionali’: non si vede come possa affermarsi che la Toyota Corolla in esame, riguardo alla quale la Zappulla s’è comportata in toto come la reale proprietaria, sia rimasta ‘a disposizione’ dell’ente, se è vero che chi avesse voluto utilizzarla avrebbe dovuto preventivamente fare i conti con le di lei esigenze personali; è ben arduo, difatti, ritenere che la vettura sia rimasta comunque astrattamente ‘utilizzabile’ da parte di un altro dipendente dell’istituto nel mentre veniva trasferita oltre confine o a Torino per i consistenti lassi di tempo oggetto del monitoraggio effettuato come in atti dalla p.g.
Difettando in radice i requisiti del cd peculato d’uso, la condotta serbata dall’appellata dev’essere diversamente qualificata quoad liberatem, in accoglimento dell’appello esperito sul punto dal P.M., a titolo di peculato ordinario”.
La misura cautelare idonea
“Trattandosi di pericula connessi esclusivamente alla protrazione da parte della Zappulla dell’esercizio delle pubbliche funzioni di dirigente scolastico – esclusivamente in occasione del quale ella ha tempestato i collaboratori di ‘richieste di chiarimenti’ – è idonea a contenerli la misura interdittiva richiesta in subordine dal Pm appellante, posto che la custodia domiciliare inciderebbe sulla libertà personale dell’indagata in misura ben superiore a quella necessaria e sufficiente per arginare gli evidenziati rischi cautelari.
Per inciso, si tratta di misura che sarebbe stata compatibile anche con la diversa qualificazione della condotta a titolo di peculato d’uso”.