Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà della tematica riguardante l’installazione di telecamere di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.
La domanda
“Buongiorno gestisco un bar, per evitare il rischio di furti vorrei installare delle telecamere a tutela dei beni che sono all’interno. Devo chiedere l’autorizzazione ai dipendenti e quali altre autorizzazioni sono necessarie? Grazie”.
Il parere
Il nostro lettore ci pone un quesito sull’uso di telecamere di sorveglianza in un bar: certamente l’uso è consentito ma nel rispetto della normativa.
Per prima cosa, bisogna osservare che l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) permette all’azienda di installare impianti audiovisivi a distanza non per controllare l’attività dei lavoratori bensì per sole esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
Solo in questi casi si potranno installare telecamere: prima, però, sarà necessario ottenere l’accordo delle rappresentanze sindacali o l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (fondamentale: Cassazione, sentenza n. 22148 dell’8 aprile 2017) nonchè informare preventivamente i lavoratori, rispettando la normativa sulla privacy.
Questo significa che l‘inquadratura della telecamera dovrà essere diretta sul macchinario e non sul lavoratore e che dovranno essere esposti cartelli attestanti la videosorveglianza. Non solo. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, nominare un incaricato della gestione dei dati raccolti dall’impianto di videosorveglianza e conservarne le immagini per un massimo di 24 ore dalla registrazione (salvo speciali esigenze).
Attenzione però: se il datore di lavoro farà firmare ai dipendenti la sola autorizzazione all’uso delle telecamere senza essere autorizzato dai sindacati o dalla Direzione Territoriale del Lavoro questo non sarà sufficiente per un uso legittimo delle stesse; in questo caso, è bene ricordare che i filmati non potranno essere utilizzati e che il datore di lavoro incorrera’ nella violazione della Legge sulla Privacy commettendo altresì il reato di violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori (art. 38 dello Statuto dei lavoratori e art. 171 del Codice della Privacy) con sanzione dell’ammenda da Euro 154 ad Euro 1549 o l’arresto da 15 giorni a un anno.
Da ultimo, si osserva che la violazione della Legge sulla Privacy si verifica anche se le telecamere sul lavoro sono solo installate ma non ancora funzionanti, se è stato dato preavviso ai lavoratori ma non è stato ancora acquisito il consenso dei sindacati, se il controllo è discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente, se la violazione si configura anche nel caso di telecamere finte montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
Diverso il caso in cui il datore di lavoro sospetti di un suo dipendente e decida di installare un sistema di videosorveglianza sul posto di lavoro per tutelare se stesso: la Cassazione con la sentenza n. 4367/2018 ha infatti disposto che- nei casi di controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da comportamenti infedeli da parte del dipendente- il datore di lavoro può installare dei sistemi difensivi senza bisogno di chiedere preventivamente l’autorizzazione ai sindacati.
A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri, in collaborazione con l’avv. Sonia Fallico.