23 Novembre 2024 04:19

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23 Novembre 2024 04:19

Imperia: bocciata alla maturità, vince ricorso al Tar. “Esame orale da rifare”/Il caso

In breve: Protagonista della vicenda una studentessa imperiese iscritta al Liceo Linguistico

Bocciata alla maturità, fa ricorso al Tar, vince e potrà sostenere nuovamente l’esame orale. Protagonista della vicenda una studentessa imperiese iscritta al Liceo Linguistico.

Imperia: bocciata alla maturità, vince ricorso al Tar

La giovane, difesa dall’avvocato Matteo Andracco del foro di Sanremo, ha presentato ricorso al Tar il 29 luglio scorso, impugnando i provvedimenti e gli atti scolastici relativi all’esame di Stato conclusivo del suo quinto anno di scuola superiore.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonché il Liceo Linguistico, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Al colloquio orale con 54/80

Al termine dell’esame, la studentessa ricorrente aveva riportato i seguenti voti: 29/40 (credito scolastico) e 25/40 (prima e seconda prova scritta), per un totale di 54/80.

Al colloquio orale ha ottenuto il punteggio di 5/20, con conseguente votazione finale di 59/100, insufficiente per superare l’esame, la cui sufficienza è stabilita in 60/100.

Le contestazioni alla Commissione

Il legale della ricorrente ha contestato in particolare i verbali della Commissione.

“La Commissione

  • …avrebbe totalmente omesso di determinare i criteri di conduzione e di valutazione della prova orale nonché le modalità di svolgimento del colloquio;
  • …non avrebbe correttamente predeterminato i criteri di scelta del materiale sulla scorta del quale sarebbe stato svolto il colloquio orale;
  • …il verbale predetto (relativo allo svolgimento dei colloqui ed all’attribuzione dei punteggi, ndr) sarebbe illegittimo in quanto ad esso è stata allegata una griglia di valutazione non previamente deliberata dalla Commissione;
    – dall’altro lato, tra i criteri della griglia ve ne sarebbe uno ritenuto incomprensibile e di impossibile applicazione (‘abilità nell’utilizzo dei concetti e degli strumenti delle discipline, traendo spunto dalle esperienze personali per analizzare e comprendere la realtà anche in chiave di cittadinanza’);
    – i criteri indicati nella griglia non sarebbero conformi all’art. 19 dell’ordinanza ministeriale n. 205 del 2019, essendo stata pretermessa la ‘relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ( alternanza scuola-lavoro, ndr);
  • …tenuto conto che la studentessa era giunta al colloquio orale con un punteggio oltre la sufficienza (punti 54/80), a fronte del quale sarebbero bastati punti 6/20 al colloquio orale per superare l’esame di Stato, una grave insufficienza al colloquio stesso, quale quella attribuita, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata con riferimento a tutti e quattro gli indicatori di cui all’art. 19 dell’ordinanza ministeriale, tenendo peraltro conto del fatto che il voto dell’orale era stato assunto dalla Commissione a maggioranza e non all’unanimità, mentre nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto;
    – sebbene tutti i commissari avessero enfatizzato la scarsa conoscenza delle varie discipline, in sede di riempimento della griglia, con riferimento a tale indicatore, la studentessa risulterebbe aver conseguito il migliore punteggio (punti 2/5);

Ecco perché il Tar ha accolto ricorso

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, in quanto:

  • …esaminando il testo dei verbali, che dovrebbero contenere tanto i criteri di conduzione e valutazione dell’orale, quanto i criteri di scelta dei materiali, e comparandoli con i predetti moduli prestampati è possibile notare che il verbale non contiene la sezione del prestampato ‘destinata’ alle precisazioni della commissione e, infatti, è privo dell’indicazione esauriente e specifica dei criteri di conduzione e valutazione dell’orale;
    – la Commissione non ha riempito in modo puntuale e specifico la sezione destinata alla individuazione dei precisi criteri di scelta del materiale destinato al colloquio.
  •  …la Commissione è incorsa in un vizio procedurale rilevante perché concernente la corretta predeterminazione dei criteri di conduzione e valutazione dell’orale, necessaria per garantire la trasparenza, non discriminazione e correttezza dell’agire della Commissione medesima nei confronti degli studenti, e funzionale alla specificazione del mero punteggio numerico.
  • …l’avere la Commissione nell’ambito dello specifico esame della ricorrente, allegato una scheda valutativa della prova orale non è circostanza idonea a superare il vizio predetto, proprio perché si tratta di adempimento che ponendosi ‘a valle’ della prova non garantisce la trasparenza, correttezza e non discriminazione tra gli studenti da parte della Commissione.
  • …dalla scheda di valutazione emerge come la Commissione non si sia correttamente attenuta alla previsione dell’art. 19 dell’ordinanza ministeriale n. 205 del 2019 laddove prevede che l’orale si svolga in quattro momenti distinti:
    – una trattazione pluridisciplinare che investe tutte le materie;
    – una relazione sui percorsi per le competenze traversali e l’orientamento (la c.d. “alternanza scuola-lavoro”);
    – l’accertamento delle conoscenze nella materia “Cittadinanza e Costituzione” (nuova denominazione della materia di educazione civica);
    – la discussione delle prove scritte.
  • …manca, infatti, la specifica ‘relazione sui percorsi per le competenze traversali e l’orientamento” (la c.d. “alternanza scuola-lavoro”), posto che il criterio di valutazione ‘abilità nell’utilizzo dei concetti e degli strumenti delle discipline, traendo spunto dalle esperienze personali per analizzare e comprendere la realtà anche in chiave di cittadinanze’, oltre ad essere scarsamente intellegibile, non è aderente al parametro sopra ricordato.
  • per quanto la ricorrente fosse stata ammessa agli orali con un voto non particolarmente elevato, ai fini del mero superamento dell’esame di Stato (cioè con il minimo dei voti) sarebbe stato sufficiente il voto di 6/20 (pari a 3/10), pari comunque ad una grave insufficienza. E’ evidente, quindi, che il mancato superamento dell’esame per solo 1/20 avrebbe dovuto essere in primo luogo conseguenza di un più che preciso e predeterminato agire della Commissione, e, ‘a valle’, attesa l’eccezionalità della fattispecie, avrebbe dovuto fondarsi su una motivazione stringente e particolarmente pregnante.

“Nuovo esame orale in tempo utile possa iscriversi ad un corso Universitario di sua scelta”

Il Tar, oltre ad aver accolto il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ha ordinato al Ministero di “procedere alla nomina di diversa Commissione che, agendo in conformità alle previsioni dell’ordinanza ministeriale n. 205 del 2019 e ai rilievi esposti, provveda a sottoporre la ricorrente a nuovo esame orale in tempo utile affinchè la stessa, eventualmente, possa iscriversi ad un corso Universitario di sua scelta”.

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