24 Dicembre 2024 18:04

24 Dicembre 2024 18:04

Imperia: stop a caccia cinghiali in aree urbane. Tar annulla ordinanza Sindaco Scajola

In breve: Il Tar Liguria ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Vittime della Caccia.

Stop alla caccia ai cinghiali in aree urbane a Imperia. Lo ha stabilito il Tar Liguria che, accogliendo il ricorso presentato dall’Associazione Vittime della Caccia, ha annullato l’ordinanza del 19 settembre scorso con la quale il Sindaco Claudio Scajola aveva disposto “l’adozione delle misure necessarie al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali (“sua scrofa”) e suidi in genere presenti nelle aree urbane del Comune di Imperia”.

Il Comune di Imperia aveva emesso l’ordinanza a seguito delle “centinaia di segnalazioni registrate alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, riguardanti gruppi di cinghiali vaganti in ambito urbano e che in alcuni casi hanno provocato incidenti stradali”.

Imperia: stop a caccia cinghiali, Tar annulla ordinanza Sindaco Scajola

Nel dettaglio, il Tar ha annullato l’ordinanza del Sindaco, specificando che “il Tribunale ha più volte censurato l’utilizzo dell’uso delle ordinanze extra ordinem emesse ai sensi degli artt. 50 3 54 TUEL […]” e “ha affermato che non si può utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, risultando la materia già compiutamente disciplinata dalla legge regionale n.29\94”.

“In particolare –  si legge nel dispositivo del Tar – nell’ordinambento della Regione Liguria sono previste apposite norme per fare fronte all’emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica e, in particolare, dei cinghiali […] L’art. 36, comma 4, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29, stabilisce che ‘gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza’ difettando pertanto ‘il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare con gli strumenti ordinari una situazione non tipizzata dalla legge di pericolo effettivo’.

In ultimo, conclude il Tar, “appare pertanto illegittimo il ricorso all’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare una situazione ormai da anni diffusa su tutto il territorio ligure e priva di quell’indispensabile requisito dell’impossibilità di farvi fronte con gli strumenti ordinari posti dal legislatore per regolare le più svariate fattispecie proprie del vivere sociale”.

 

 

 

 

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