23 Novembre 2024 11:37

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23 Novembre 2024 11:37

Imperia, Capodanno 2020: via libera ai botti, ordinanza Sindaco vieta solo vetro e spray

In breve: Al contrario di molti altri comuni, Imperia non ha previsto nessuna limitazione per quanto riguarda i botti di fine anno.

Nessuna ordinanza contro i botti a Capodanno 2020. È questa la decisione del Comune di Imperia, come si evince dal provvedimento emanato dal Sindaco Claudio Scajola per la sicurezza pubblica nell’ambito delle festività di fine anno.

Al contrario di molti altri comuni, che hanno vietato petardi e botti con l’obiettivo di salvaguardare maggiormente l’incolumità delle persone e per proteggere gli animali (domestici e non), Imperia non ha previsto nessuna limitazione. L’ordinanza si concentra, infatti, sulle bevande in bottiglie di vetro e sugli spray anti aggressione.

Ecco l’ordinanza

  • Rilevato che nel periodo della festività di fine anno si possono verificare i problemi di sicurezza pubblica provocati dal consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, nonché dall’uso improprio di detenzione di “spray antiaggressione”;

  • Rilevato, altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine favorisca l’uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offen-dere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini, soprattutto nei luoghi di maggior afflusso di persone;
  • Constatato che a partire dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2019 si svolgeranno i festeggiamenti per il Capodanno 2020 a Imperia in Calata Cuneo e ciò comporterà la concentrazione di persone lungo l’arco serale e sino a notte inoltrata, con il rischio per la sicurezza urbana causato da possibili fatti degenerativi connessi all’alto consumo di bevande e all’uso inopportuno di spray per la difesa personale;
  • Vista la comunicazione pervenuta in data 24 dicembre 2019 prot. n. 68157 con la quale il Questore di Imperia, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini e di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha richiesto l’adozione di un’ordinanza di “divieto di introduzione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere disponendo, nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri di plastica e di carta” a partire dalle ore 21,30 del 31 dicembre 2019 sino alle ore 2,00 del giorno successivo;

  • Attesa la possibilità di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini mediante l’interdizione per il periodo che va dalle ore 21.30 del 31 dicembre 2019 alle ore 02.00 del gennaio 2020, della vendita di bevande per asporto in bottiglie di vetro e lattine, nonché imponendo il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine ed infine la detenzione in luogo pubblico di bottiglie vuote;
  • Ritenendo di dover estendere tale divieto altresì, per le stesse motivazioni, all’introduzione, alla vendita all’utilizzo e alla detenzione nell’area interessata, di strumenti di auto-difesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum (cd. “spray antiaggressione) per autodifesa.
  • Considerato che la problematica sopra descritta non può ritenersi fenomeno circoscritto bensì generalizzato in tali occasioni e tale da concretizzarsi in comportamenti degenerativi del divertimento giovanile che rischiano di porre a repentaglio la sicurezza urbana in tutto il territorio comunale;
  • Rilevato che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie, contenitori di vetro, lattine e la detenzione di 2spray” per difesa personale possano costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere l’incolumità altrui ovvero quali oggetti contundenti idonei a danneggiare e/o offendere;
  • Vista l’ordinanza Sindacale n.177 del 11/06/2019 che ordina, a partire dal 1° dicembre 2019 che i commercianti, le associazioni di categoria e i vari enti, in occasione di feste pubbliche potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso esclusivamente In materia biodegradabile e compostabile;
  • Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;
  • Visto l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n’ 267 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 92/2008 che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica ed in particolare il comma che prevede la comunicazione preventiva al Prefetto del provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco anche al fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
  • Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l’afflusso di persone che si manifesta nelle zone cittadine in questo periodo dell’anno ed i comportamenti di irresponsabilità ed intemperante che si palesano nelle ore serali, notturne e nel primo mattino da parte di facinorosi (che lanciano, spaccano ed abbandonano in maniera inusitata bottiglie di vetro destinate a contenere bevande o che utilizzano inadeguatamente spray destinati alla difesa personale), possono determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;
  • Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Imperia come prescritto dal comma 4 dell’art. 54 T.U.E.L. tramite per; Visto l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n’ 267 modificato dall’art. 6 del D.L. 92/2008, convertito nella L. 24/7/2008 n. 125; Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

  • agli esercizi pubblici situati in Calata Cuneo, Spianata Borgo Peri e quelli situati in un raggio di mt.100 dalle citate zone a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari), è fatto DIVIETO di vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine a partire dalle ore 21.30 del 31 dicembre 2019 sino alle ore 02.00 del 1 gennaio 2020, disponendo, nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
  • a tutti, indistintamente, il DIVIETO di introdurre, detenere, abbandonare in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine o comunque in contenitori realizzati con i medesimi materiali che potrebbero essere usate come strumenti atti ad offendere, nonché di introdurre, detenere, utilizzare e/o abbandonare in luogo pubblico strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum (c.d. “spray” antiaggressione);
  • a tutti, indistintamente, Il DIVIETO di consumo in luogo pubblico dl bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e/o lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale che potrebbero essere usate come strumenti atti ad offendere.

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